C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 28/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. FIANCO PIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCALAMBRA SERRONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RELAZIONE AL C.U. N.114, LETT C DELL’1/7/2017, ED A CARICO DELLA SOC. SCALAMBRA SERRONE, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE DI CUI SOPRA.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. FIANCO PIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCALAMBRA SERRONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RELAZIONE AL C.U. N.114, LETT C DELL’1/7/2017, ED A CARICO DELLA SOC. SCALAMBRA SERRONE, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE DI CUI SOPRA.

 

Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito della nota del 5/12/2017, trasmessa dal C.R. Lazio alla Procura Federale, in cui evidenziava che la Soc. Scalambra Serrone, partecipante nella stagione sportiva 2017/18 al campionato di Promozione, ometteva di conferire la responsabilità tecnica della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; per questi motivi la Procura stessa iniziava ad esperire le opportune indagini al riguardo. Dalla documentazione aquisita, la Procura accertava la fondatezza della segnalazione del C.R. Lazio, limitando la consumazione della ipotesi violativa sino alla data del 14/03/2018, allorquando la Soc. Scalambra Serrone affidava l’incarico di tecnico al Sig. Manuel Cristofari, allenatore di base, codice numero 108744, nel mentre in epoca antecedente la società non si era avvalsa della guida tecnica di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Ritenuto che, dalla complessa attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati, appaiono emergere comportamenti violativi delle norme in oggetto posti in essere nei soggetti in argomento e che pertanto la Procura ha inteso deferirli a questo Tribunale Federale Territoriale. Alla riunione indetta per il giorno 27/09/2018 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Francesco Bevivino, mentre per i deferiti nessuno è presente. La Procura ha insistito nell’atto di deferimento chiedendo nelle conclusioni le seguenti sanzioni: - Al Presidente della Società A.S.D. Scalambra Serrone, Sig. Fianco Pio, l’inibizione di mesi 5. - Alla Società A.S.D. Scalambra Serrone l’ammenda di Euro 600,00. Questo Tribunale Federale Territoriale, in considerazione di precedenti giurisprudenziali per casi analoghi a quello in esame, ritenuto che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possono essere lievemente rivisitate e ridotte, nello specifico in relazione all’inibizione a carico del Presidente della Società, per tutti questi motivi DELIBERA Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di irrogare le seguenti sanzioni: - Al Presidente della Società A.S.D. Scalambra Serrone, Sig. Fianco Pio, l’inibizione di mesi 4. - Alla Società A.S.D. Scalambra Serrone l’ammenda di Euro 600,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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