C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 28/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MARCUCCI FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S., IL SIG. D’ANIELLO SALVATORE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. E ALL’ART.61 DELLE N.O.I.F., IL CALCIATORE NERONI MIRKO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PER COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MARCUCCI FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S., IL SIG. D’ANIELLO SALVATORE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. E ALL’ART.61 DELLE N.O.I.F., IL CALCIATORE NERONI MIRKO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PER COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI.

 

Tutto nasce da una segnalazione della Società S.S. Pietro e Paolo al C.R. Lazio, che a sua volta, la trasmetteva alla Procura Federale per le indagini del caso, riguardante il comportamento della Soc. ASD Team Nuova Florida 2005 che ha utilizzato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Neroni Mirko nella gara del 10 febbraio 2018 contro la società S.S. Pietro e Paolo (Campionato Giovanissimi Provinciali). La Procura Federale ha accertato i fatti e ha notato che nel C.U. n°47 dell’8 febbraio 2018 il Giudice Sportivo, in relazione alla gara del 3 febbraio 2018 aveva squalificato per 1 gara il calciatore Neroni Mirko, che avrebbe dovuto scontarla nella successiva gara del 10 febbraio 2018. Ha rilevato, la Procura, che la Soc. Team Nuova Florida 2005 ha chiesto il rinvio della gara del 10 febbraio 2018, accordatogli dalla Delegazione Provinciale di Latina e che, pertanto, il calciatore in questione avrebbe dovuto scontarla nella gara del 17 febbraio 2018. Invece, dal C.u. n°49 del 22 febbraio 2018 è risultato che il calciatore è stato utilizzato nell’incontro del 17/02/2018 ed anche squalificato per 2 gare dal Giudice Sportivo per fatti accaduti nel corso della predetta gara. La Procura Federale, tenuto conto di tutto ciò ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale per le violazioni normative indicate in epigrafe: - Il Presidente della Società ASD Team Nuova Florida 2005, Sig. Marcucci Franco per aver consentito l’utilizzo del calciatore Neroni Mirko in posizione di squalifica nella gara del 17/02/2018 contro la società S.S. Pietro e Paolo; - Il Sig. D’Aniello Salvatore, dirigente della società, per aver sottoscritto la distinta di gara del 17/02/2018 in cui ha attestato la regolarità di partecipazione dei calciatori alla gara in argomento; - Il calciatore Neroni Mirko per aver partecipato alla gara senza averne titolo; - La soc. ASD Team Nuova Florida 2005 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. per il comportamento dei soggetti sopraindicati. Alla riunione indetta per il giorno 27 settembre 2018 da questo Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è comparso per i deferiti. La Procura Federale, preliminarmente precisa che il giocatore partecipava alla gara del Campionato Juniores Provinciale e non al Campionato Giovanissimi Provinciali, erroneamente riportato per errore materiale. Insiste la Procura nell’accoglimento del deferimento chiedendo le seguenti sanzioni: - Il Presidente della Società ASD Team Nuova Florida 2005, Sig. Marcucci Franco, inibizione di giorni 30 (trenta); - Il Sig. D’Aniello Salvatore, dirigente della società, inibizione di giorni 21 (ventuno); - Il calciatore Neroni Mirko, squalifica per 1 gara; - La soc. ASD Team Nuova Florida 2005, penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nel Campionato Juniores di competenza, nella corrente Stagione Sportiva, nonché l’ammenda di Euro 300,00. Questo Tribunale Federale Territoriale, valutato con particolare attenzione la situazione non può che concordare con le sanzioni proposte dalla Procura Federale, ritenendo che le stesse appaiono congrue, tenuto altresì conto dei precedenti giurisprudenziali per casi analoghi a quello in esame. Per tutto quanto sopra detto e ritenuto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA

Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di irrogare le seguenti sanzioni: - Il Presidente della Società ASD Team Nuova Florida 2005, Sig. Marcucci Franco, inibizione di giorni 30 (trenta); - Il Sig. D’Aniello Salvatore, dirigente della società, inibizione di giorni 21 (ventuno); - Il calciatore Neroni Mirko, squalifica per 1 gara; - La soc. ASD Team Nuova Florida 2005, penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nel Campionato Juniores di competenza, nella corrente Stagione Sportiva, nonché l’ammenda di Euro 300,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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