C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 387 del 12/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SUIO TERME CASTELFORTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.51 LT DEL 7/03/2019 (Gara: SUIO TERME CASTELFORTE – CITTA DI SONNINO del 2/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 Provinciali Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SUIO TERME CASTELFORTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.51 LT DEL 7/03/2019 (Gara: SUIO TERME CASTELFORTE – CITTA DI SONNINO del 2/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 Provinciali Latina)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

Preliminarmente, occorre rilevare che il direttore di gara nel suo referto afferma che “a fine gara, mentre era intento a consegnare i documenti alle due società, quattro ragazzi della SSD Suio Terme sarebbero entrati nel suo spogliatoio intrattenendosi nei pressi del suo giubbotto. Solo più tardi si accorgeva che dal suo portafoglio mancavano 30 euro. Ritornato al campo di calcio per denunciare il fatto alla società ospitante non vi ha potuto provvedere perché non c’era più nessuno.” La SSD Suio Terme, con il ricorso in oggetto, contesta quanto riferito dall’arbitro sostenendo con assoluta certezza “l’immensa serietà, onestà e correttezza del sig. Crescenzo Di Rienzo” che, in quell’occasione, svolgeva l’incarico di dirigente responsabile della società stessa ed era totalmente all’oscuro di quanto sarebbe accaduto nello spogliatoio dell’arbitro. Questa Corte Sportiva d’Appello fa rilevare che in verità il referto arbitrale e la successiva conseguente ammenda comminata dal Giudice Sportivo di prime cure non mette in dubbio l’onestà e la serietà del dirigente accompagnatore sig. Di Rienzo, né dell’assistente dell’arbitro sig. Stabile Antonio, peraltro nemmeno citato dalla Società nella memoria difensiva. La sanzione invece riguarda la presenza non autorizzata nello spogliatoio dell’arbitro di quattro ragazzi riconosciuti dallo stesso arbitro come tesserati della SSD SUIO Terme, in violazione dell’art. 62, comma 1 delle norme organizzative interne della FIGC. Pertanto, sotto il profilo esclusivamente sportivo, la memoria difensiva presentata dalla SSD Suio Terme non offre alcun elemento utile a mettere in discussione il fatto così come riferito dall’arbitro con il suo referto di gara che, è opportuno far rilevare, non lede in alcun modo l’onestà e la serietà del sig. Di Rienzo atteso che la sanzione comminata dal giudice sportivo ha le sue ragioni esclusivamente nella responsabilità oggettiva della Società, seppure rappresentata in quel frangente dal sig. Di Rienzo, per violazione dell’art.62, comma 1 delle norme organizzative interne della FIGC che, è utile ricordarlo, prevedono il dovere a carico delle società di…”ampiamente tutelare…gli ufficiali di gara, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara”. DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

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