C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 387 del 12/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S.D. LEPANTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI FILIPPO FINO AL 28/02/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 14/02/2019 (Gara: LEPANTO – LUPA FRASCATI A.S.D. del 9/02/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S.D. LEPANTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI FILIPPO FINO AL 28/02/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 14/02/2019 (Gara: LEPANTO – LUPA FRASCATI A.S.D. del 9/02/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

La Società U.S.D. Lepanto impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il calciatore Mancini Filippo sino al 28/02/2020, per aver, a fine gara, sputato all’indirizzo dell’arbitro attingendolo ad una spalla, da una distanza ravvicinata. A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società negava, decisamente, la volontarietà del gesto, da parte del proprio calciatore e chiedeva, pertanto, una congrua riduzione della squalifica stessa. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata sia la Società ricorrente che il direttore di gara, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che, a fine gara, il calciatore Mancini Filippo veniva espulso poiché, avvicinatosi all’arbitro, lanciava uno sputo al suo indirizzo che lo raggiungeva sulla spalla. Nella fase istruttoria venivano sentiti sia il calciatore che l’arbitro; il primo dichiarava di aver sputato unicamente a causa del forte raffreddore che lo perseguitava, evidenziando, quindi, l’involontarietà del gesto e scusandosi immediatamente dopo con l’arbitro; il secondo, dichiarava di essere stato colpito da uno sputo sulla spalla, da una distanza ravvicinata e di aver accertato che responsabile del gesto fosse il Mancini, in quanto posizionato dietro di lui. Orbene, dal referto e dall’audizione dell’arbitro stesso, non emerge in modo inequivocabile la volontarietà della condotta da parte del giovane calciatore, sia perché quest’ultimo si trovava dietro il direttore di gara al momento del fatto e quindi non poteva, da questi, essere visto all’atto dello sputo, sia perché, immediatamente dopo il gesto, il calciatore Mancini si scusava ripetutamente verso l’arbitro (circostanza questa riconosciuta dallo stesso direttore di gara), che poteva tranquillamente raggiungere il proprio spogliatoio. Ma anche ammesso, ma non concesso, che il lancio dello sputo fosse volontario, esso appare un gesto isolato non accompagnato da insulti e/o minacce all’indirizzo dell’arbitro. In definitiva, pertanto, la sanzione irrogata a Mancini Filippo può essere ridotta, e pertanto questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore MANCINI Filippo al 31/08/2019. La tassa ricorso va restituita.

 

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