C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 387 del 12/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SVS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRANZOTTO FRANCESCO FINO AL 31/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.147 SGS DEL 14/03/2019 (Gara: ACADEMY SVS ROMA – SVS ROMA del 10/03/2019 – Torneo Under 16 Provinciale Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SVS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRANZOTTO FRANCESCO FINO AL 31/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.147 SGS DEL 14/03/2019 (Gara: ACADEMY SVS ROMA – SVS ROMA del 10/03/2019 – Torneo Under 16 Provinciale Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio tesserato, e ne chiede pertanto la riduzione, dal momento che il gesto compiuto dal calciatore Granzotto Francesco nei confronti dell’Arbitro, dopo la sua espulsione per doppia ammonizione, non può certamente definirsi un atto di natura violenta. Valutato l’episodio, così come descritto nel referto arbitrale, questa Corte ritiene che il lancio della fascia di capitano contro il viso dell’Arbitro vada ricondotto ad un gesto di stizza per l’espulsione ritenuta troppo severa, ma senza alcun intento di violenza da parte del calciatore. E a tal riguardo va inoltre rilevato che tale oggetto, proprio perché di tessuto, ha attinto l’occhio dell’Arbitro senza alcuna conseguenza, se non una momentanea sensazione di fastidio. Pur censurandosi la condotta del calciatore, che oltre al gesto di disprezzo nei confronti dell’Arbitro ha anche rivolto a quest’ultimo alcune espressioni offensive e minacciose, questa Corte ritiene, tuttavia, di poter rivisitare parzialmente la sanzione, anche allo scopo di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore GRANZOTTO Francesco al 30/06/2019. La tassa ricorso va restituita.

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