C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 387 del 12/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C.D. SPORT CITY ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: SPORT CITY ROMA – FONTE MERAVIGLIOSA del 26/01/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C.D. SPORT CITY ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: SPORT CITY ROMA – FONTE MERAVIGLIOSA del 26/01/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società F.C.D. Sport City Roma, con il quale chiedeva il ripristino del risultato acquisito sul campo, per non aver commesso il fatto oggetto della decisione del Giudice di primo grado, in quanto, il calciatore che era effettivamente entrato in campo, era Di Virgilio Simone, classe 2004, e non di Virgilio Alessio, classe 2002, come erroneamente riportato nella lista; ascoltato l’arbitro della gara, lo stesso confermava come fu lui stesso a far notare l’errore sul nominativo inserito sulla lista ai dirigenti della società Sport City Roma, ma che nessuna correzione venne apportata alla lista stessa; ribadisce in ogni modo, e senza alcun dubbio, che il calciatore identificato e che ha regolarmente preso parte alla gara era il Di Virgilio Simone classe 2004; considerando che gli atti di gara e le dichiarazioni arbitrali fanno piena prova così come previsto dall'art.35 C.G.S.; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ripristinare il risultato conseguito sul campo di 2 – 2. La tassa ricorso va restituita.

 

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