C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 03/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING EUR S.C.5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 C5 DEL 13/03/2019 (Gara: CITTA DI ZAGAROLO – SPORTING EUR S.C.5 del 3/02/2019 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING EUR S.C.5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 C5 DEL 13/03/2019 (Gara: CITTA DI ZAGAROLO – SPORTING EUR S.C.5 del 3/02/2019 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionali)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La Società Sporting Eur impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con la Società Città di Zagarolo. Questa Corte ascoltato il reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste, esaminati gli atti, ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società Sporting Eur, per violazione dell’art. 46, comma 5 C.G.S., poiché dalla Società reclamante deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente e l’attestazione dell’invio deve essere allegata contestualmente al reclamo ex art. 33 comma 5 C.G.S.. Tutto ciò premesso, pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art.46, comma 5 del C.G.S.. La tassa ricorso va incamerata.

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