C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 03/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – FIUMICINO 1926 del 5/01/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – FIUMICINO 1926 del 5/01/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La società Ostiantica Calcio ha impugnato le decisioni del competente Giudice Sportivo sopra evidenziate con le quali era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Il Giudice di prime cura ha applicato la sanzione in quanto alla gara risulta aver partecipato il calciatore Masci Alfredo nato il 31-3-2006 e che, quindi, al momento della disputa della gara non aveva ancora compiuto il 14° anno, età minima per poter partecipare a gare della categoria Under 16. La reclamante sostiene che alla gara in questione ha partecipato il calciatore Masci Mattia nato il 17 luglio 2003, pienamente in regola, e non il Masci Alfredo e che solo per mero errore materiale nella distinta di gara era stato indicato il secondo e non il primo anche a causa della parziale omonimia. A sostegno deduce l’inverosimiglianza che ad una gara di sedicenni possa aver partecipato un tredicenne evidentemente inidoneo fisicamente per ricoprire il ruolo di portiere in tale categoria. La Corte con ordinanza interlocutoria invitava la reclamante ad inoltrare le foto dei due calciatori anche a confronto fisico con il documento d’identità di ciascuno. La società faceva pervenire il corredo fotografico richiesto e la Corte convocava quindi il direttore di gara per l’esame di tale documentazione. L’Arbitro in sede di esame della documentazione non era in grado, però, per il tempo trascorso, di riconoscere quale calciatore avesse giocato nella gara in questione ed aggiungeva però dI essere certo che il cartellino prodotto fosse conforme agli estremi contenuti nella distinta e di aver effettuato il riconoscimento con assoluto scrupolo. Il reclamo non può quindi essere accolto in relazione alla irrogazione della punizione sportiva che consegue, come previsto dall’articolo 17 comma 4 CGS, alla partecipazione alla gara di calciatori che non abbiano compiuto l’età minima prevista per la partecipazione alla categoria, consegue quindi anche il rigetto del reclamo relativo alla sanzione accessoria dell’ammenda prevista nel caso di partecipazione alla gara di calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

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