C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 03/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.C.D. ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.45 LND DEL 28/03/2019 (Gara: ANITRELLA – ATLETICO VEROLI A.S.D. del 23/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 Provinciali Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.C.D. ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.45 LND DEL 28/03/2019 (Gara: ANITRELLA – ATLETICO VEROLI A.S.D. del 23/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 Provinciali Frosinone)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

Con il ricorso in epigrafe la società A.C.D. Anitrella reclama le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. C.U. N.45 LND del 28/03/2019. Al riguardo osserva la reclamante che durante l’incontro di che trattasi non sono stati rivolti all’indirizzo del calciatore di colore della società Atletico Veroli insulti gravi dal tenore discriminatorio tali da giustificare il provvedimento della perdita della gara. La predetta società ribadiva, quindi, in sede di audizione che il pubblico della società ospitante non aveva posto in essere comportamenti discriminatori ai danni del calciatore avversario Maiga Hassan. Precisa, infatti, la reclamante che soltanto dopo che il predetto giocatore era stato ammonito dall’Arbitro per condotta antisportiva (indicava i genitali) vi era stata la reazione di uno sparuto gruppo di spettatori, che assistevano all’incontro nella tribuna opposta rispetto a quella ove si collocava la maggior parte degli spettatori della squadra di casa. Aggiunge, peraltro, la reclamante che anche nelle fila della società A.C.D. Anitrella gioca un calciatore di colore, nei confronti del quale non si sono mai registrati episodi di discriminazione. D’altra parte, ad avviso della reclamante, nemmeno il Direttore di gara ha ritenuto di sospendere temporaneamente la gara, come avrebbe e dovuto fare in caso di episodi a sfondo discriminatorio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene parzialmente assumibili le argomentazioni della reclamante, non ravvisando, sulla base della ricostruzione fattuale fornita da quest’ultima, il verificarsi di fatti di tale gravità e rilevanza da richiedere l’applicazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 C.G.S., della punizione sportiva della perdita della gara, né della sanzione di cui all’art. 18, lett. g, C.G.S.. Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo di 3 – 3, comminando, altresì, l’ammenda di Euro 400,00 a carico della Società A.C.D. ANITRELLA. La tassa ricorso va restituita

 

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