C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 03/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACQUACETOSA CENTRO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZANNELLI ALESSIO FINO AL 12/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.361 LND DEL 28/03/2019 (Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 23/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 “C” Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACQUACETOSA CENTRO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZANNELLI ALESSIO FINO AL 12/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.361 LND DEL 28/03/2019 (Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 23/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 “C” Regionale)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che i propri tesserati non hanno arrecato alcun danno allo spogliatoio, in quanto essi si sono soltanto limitati a svitare “le cipolle” delle docce, che erano parzialmente otturate dal calcare; e ciò al solo scopo di favorire il getto dell’acqua per poter fare la doccia al termine dell’incontro. A riprova di quanto sopra, è stata anche allegata una dichiarazione in data 29/3/19 della stessa società ospitante Ostia Antica Calcio 1926. Presa visione di tale documento proveniente dalla controparte, ove si precisa che “risultano soltanto svitate le cipolle delle docce” e confermato pertanto che i calciatori della Società Acquacetosa Centro Calcio non hanno arrecato alcun effettivo danno alle strutture dello spogliatoio loro riservato, il reclamo potrà quindi trovare accoglimento. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata. La tassa ricorso va restituita.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it