C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 416 del 10/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. C.F.C. CERVETERI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TRIPPETTI DARIO PER 4 GARE, SPECCHIA GIACOMO PER 3 GARE E SANTI SIMONE ED ALESI RICCARDO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.109 LND DEL 28/03/2019 (Gara: C.F.C. CERVETERI – ACCADEMIA PALIDORO del 24/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. C.F.C. CERVETERI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TRIPPETTI DARIO PER 4 GARE, SPECCHIA GIACOMO PER 3 GARE E SANTI SIMONE ED ALESI RICCARDO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.109 LND DEL 28/03/2019 (Gara: C.F.C. CERVETERI – ACCADEMIA PALIDORO del 24/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione dei provvedimenti del Giudice Sportivo, assumendo che la situazione venutasi a creare è stata causata da uno stato di alterazione psicologica del proprio portiere Trippetti e dall’arbitro che non era stato in grado di gestire la situazione; rilevato, preliminarmente, che risultano inammissibili le censure svolte per i calciatori Simone Santi ed Riccardo Alesi, poiché l’art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate”;

esaminati, nel merito, gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto le condotte dei tesserati della società reclamante, in particolare della condotta minacciosa, ingiuriosa e violenta dei calciatori Giacomo Specchia e Dario Trippetti, il quale reiterava il proprio comportamento; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che le sanzioni comminate appaiono correttamente irrogate dal Giudice di prime cure, a eccezione dell’ammenda, la cui misura deve essere ricondotta ai consueti parametri di questa Corte. DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, relativamente alle squalifiche a carico dei calciatori SANTI Simone ed ALESI Riccardo, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l’ammenda ad Euro 75,00, confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate. La tassa ricorso va restituita.

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