C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 416 del 10/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO POFI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.383 LND DELL’11/04/2019 (Gara: REAL SANT ANDREA – ATLETICO POFI del 10/02/2019 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO POFI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.383 LND DELL’11/04/2019 (Gara: REAL SANT ANDREA – ATLETICO POFI del 10/02/2019 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

Con il reclamo in epigrafe, la società ha richiesto l’annullamento del provvedimento di ripetizione della gara assumendo che l’esclusione da parte dell’arbitro dalle funzioni di assistente di aprte a un tesserato avversario non avrebbe determinato un’effettiva incidenza sulla gara.

Dagli atti di gara, che, come noto ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, risulta che il sig. Lorenzo Troian non abbia partecipato alla gara in veste di assistente all’arbitro. Tuttavia, come emerge dal supplemento di referto dinanzi il Giudice Sportivo, l’arbitro ne ha impedito la presenza perché non in possesso della tesserino della LND, benché correttamente identificato mediante documento di identità. In tal modo, egli ha negato la partecipazione a un tesserato che ne aveva titolo, essendo identificato e in distinta, commettendo dunque un errore tecnico, con conseguente necessità di ripetere la gara. A ben vedere, infatti, la regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio parifica ai calciatori la funzione di assistente di parte dell’arbitro, tanto che, come noto, la partecipazione alla gara di un assistente all’arbitro che non ha titolo determina la punizione sportiva della perdita della stessa. L’arbitro, quindi, non poteva impedire al tesserato di svolgere la funzione cui era stato designato dalla società ospitante, che ha dovuto sostituirlo con altro soggetto, impedendo a quest’ultimo, quindi, di partecipare alla gara nella funzione cui era stato designato. Correttamente ha, dunque, operato il Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

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