C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 428 del 17/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DINAMO LABICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SIMBOLI EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.403 LND DEL 3/05/2019 (Gara: CITTA DI VALMONTONE – DINAMO LABICO del 28/04/2019 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DINAMO LABICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SIMBOLI EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.403 LND DEL 3/05/2019 (Gara: CITTA DI VALMONTONE – DINAMO LABICO del 28/04/2019 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019

La A.S.D. Dinamo Labico impugnava davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per tre gare, il calciatore Simboli Emanuele, per aver rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che il calciatore Simboli non avesse minacciato il direttore di gara, ma si fosse limitato ad “offenderlo solamente” ed avesse abbandonato il terreno di gioco senza ulteriori conseguenze; chiedeva, pertanto una riduzione della squalifica del proprio calciatore. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter ridurre la sanzione. Infatti dal referto arbitrale emerge che al 13° del secondo tempo, il calciatore Simboli Emanuele, veniva espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento disciplinare, batteva le mani all’indirizzo dell’arbitro in segno di scherno, proferendogli frasi gravemente offensive. Alla luce di ciò, la sanzione irrogata dal giudice di primo grado appare congrua e meritevole di conferma. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

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