C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 444 del 31/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA AURORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OSVALDI ALESSANDRO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.57 SGS DELL’11/04/2019 (Gara: FABRATERIA VETUS FOOTBALL – NUOVA AURORA del 7/04/2019 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA AURORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OSVALDI ALESSANDRO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.57 SGS DELL’11/04/2019 (Gara: FABRATERIA VETUS FOOTBALL – NUOVA AURORA del 7/04/2019 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Frosinone)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiale; la Società Nuova Aurora proponeva ricorso avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Osvaldi Alessandro per aver protestato avverso l’operato arbitrale con espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento lo stesso si avvicinava al direttore di gara minacciosamente e gli rivolgeva frasi ingiuriose, venendo fermato solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. Successivamente nell’abbandonare il terreno di gioco, indirizzava all’arbitro espressione gravemente offensiva.

La società reclamante nel proprio scritto difensivo evidenzia come l’atteggiamento avuto dal proprio calciatore sia stato involontario in quanto accalorato dai fatti accorsi ed essere quindi un episodio isolato. La scrivente Corte, letti attentamente gli atti di gara, il referto ed il reclamo, ritiene che la sanzione di 3 giornate inflitta al calciatore Osvaldi sia giusta e proporzionata a quanto verificatosi e che, il comportamento del calciatore debba essere giustamente censurato così come correttamente proposto dal Giudice di primo grado, poiché rappresenta una sana realtà sportiva nel territorio provinciale applicare principi come quello di lealtà, aggregazione sociale e correttezza. L’espressione offensiva ed irriguardosa usata più volte dal giovane portiere nei confronti del direttore di gara si allontana da questi imprescindibili valori culturali, quali lealtà e probità di cui all’art.1 del C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

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