C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 444 del 31/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 600,00, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI D’AMBROSIO LORENZO FINO AL 26/04/2019 E GERVASI EDOARDO FINO AL 19/04/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE D’AMBROSIO GIOVANNI PER 1 GARA E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PONZIANI MARCO FINO AL 31/12/2019, GUCCINI SIMONE E PIOLI FABIO PER 2 GARE E DE ANGELIS ALESSIO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.370 LND DEL 4/04/2019 (Gara: TIME SPORT ROMAGARBATELLA – VIRTUS ARDEA del 31/03/2019 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 600,00, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI D’AMBROSIO LORENZO FINO AL 26/04/2019 E GERVASI EDOARDO FINO AL 19/04/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE D’AMBROSIO GIOVANNI PER 1 GARA E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PONZIANI MARCO FINO AL 31/12/2019, GUCCINI SIMONE E PIOLI FABIO PER 2 GARE E DE ANGELIS ALESSIO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.370 LND DEL 4/04/2019 (Gara: TIME SPORT ROMAGARBATELLA – VIRTUS ARDEA del 31/03/2019 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019

La società Time Sport Romagarbatella ha impugnato le sanzioni in epigrafe. Assume la società che non vi sarebbe stato alcun atteggiamento razzista nei confronti del direttore di gara, né da parte dei propri sostenitori né da parte del calciatore Ponziani, in quanto, pur avendo lo stesso un cognome e nome di origini straniere, l’aspetto esteriore dello stesso non era assolutamente riconducibile ad uno straniero non essendo “di colore” come affermato invece dal Giudice Sportivo. Reclamo poi anche nei confronti delle squalifiche comminate agli altri calciatori per proteste e comportamenti irriguardosi e dei dirigenti per proteste ed offese in quanto insussistenti o, comunque, di ben più lieve entità rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale. In sede di audizione i rappresentanti della società hanno ribadito l’estraneità della società e di tutto l’ambiente circostante la stessa a qualsivoglia comportamento razzista avendo anzi sempre promosso la cultura dell’inclusione e dell’accoglienza.

Va preliminarmente osservato che ai sensi dell’articolo 45 del C.G.S. le sanzioni comminate ai calciatori D’Ambrosio, Guccini, Pioli e De Angelis, nonché ai dirigenti D’Ambrosio e Gervasi sono tutte inferiori al minimo reclamabile, ai sensi dell’articolo 45 del C.G.S. e, per questa parte, il reclamo va quindi dichiarato inammissibile. In relazione alla sanzione a carico della società e del calciatore Ponziani va invece esclusa l’aggravante del comportamento discriminatorio e razzista in quanto, in effetti, il direttore di gara non è di colore, come constatato dalla Corte attingendo a fotografie del direttore di gara disponibili on-line. Le sanzioni vanno quindi rideterminate come da dispositivo, essendo caduta la principale incolpazione rivolta sia alla società che al calciatore. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l’ammenda ad Euro 200,00 e la squalifica a carico del calciatore PONZIANI Marco al 31/08/2019. Di dichiarare altresì inammissibile il ricorso, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. La tassa ricorso va restituita.

 

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