C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 444 del 31/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASDPOL PETRIANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TUZI FABIO FINO AL 17/05/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MAURO FEDERICO, VESCERA DANILO, CARPINETI NICOLA, DE CAROLIS ALESSIO, RANIERI PATRIZIO E RULLO GABRIELE PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 SGS DEL 3/05/2019 (Gara: LUPA ROMA F.C. S.R.L. – PETRIANA del 28/04/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASDPOL PETRIANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TUZI FABIO FINO AL 17/05/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MAURO FEDERICO, VESCERA DANILO, CARPINETI NICOLA, DE CAROLIS ALESSIO, RANIERI PATRIZIO E RULLO GABRIELE PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 SGS DEL 3/05/2019 (Gara: LUPA ROMA F.C. S.R.L. – PETRIANA del 28/04/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019

La società Petriana ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato ad entrambe le società, Lupa Roma e Petriana, la punizione sportiva della perdita della gara in quanto ritenute corresponsabili della mancata conclusione dell’incontro, sospeso dall’Arbitro a seguito della situazione di tensione creatasi in campo al secondo minuto di recupero dei cinque concessi, sul risultato di 2 a 1 in favore della reclamante. Il reclamo è fondato. Dall’esame del referto di gara si evince che sul campo fosse presente la forza pubblica, in particolare una volante della Polizia di Stato e che l’arbitro non abbia posto in essere alcun intervento per riportare la calma in campo, adottando gli opportuni provvedimenti disciplinari. Va sottolineato come la situazione dell’impianto di gioco ove gli spogliatoi sono collocati ad una certa distanza dal recinto di campo e possono essere raggiunti solo attraversando un piazzale aperto a chiunque e non protetto, hanno evidentemente creato nel direttore di gara una condizione di non serenità che è evidenziata anche dal rilievo dallo stesso operato nel referto di gara delle particolari condizioni ambientali. Va quindi disposta la ripetizione della gara con conferma dell’ammenda dell’ammenda di € 200,00 a carico della società. Il reclamo va invece dichiarato inammissibile per quanto attiene alle altre sanzioni comminate a carico dei tesserati in quanto inferiori al minimo reclamabile ex art.45 del C.G.S.. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata di perdita della gara e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara, confermando l’ammenda di Euro 200,00. Di dichiarare, altresì, inammissibile il ricorso, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate. La tassa ricorso va restituita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it