C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 444 del 31/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SHOT CASSIA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.403 LND DEL 3/05/2019 (Gara: N. LEONINA PIETRALATA – SHOT CASSIA FC del 27/04/2019 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.434 del 24/05/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SHOT CASSIA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.403 LND DEL 3/05/2019 (Gara: N. LEONINA PIETRALATA – SHOT CASSIA FC del 27/04/2019 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.434 del 24/05/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’Arbitro, osserva: La Società reclamante ritiene che la sospensione dell’incontro sia stata determinata esclusivamente dal comportamento minaccioso, aggressivo e violento posto in essere nei confronti dell’Arbitro dai giocatori della Nuova Leonina Pietralata, e chiede pertanto che, accertata detta responsabilità, venga comminata la punizione sportiva di perdita della gara a carico della stessa Società. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che al 18’ s.t., dopo aver mostrato il cartellino rosso ad un giocatore della Nuova Leonina Pietralata per il fallo da ultimo uomo compiuto nei confronti di un avversario lanciato a rete, veniva immediatamente circondato da numerosi giocatori della stessa Nuova Leonina, i quali protestavano con atteggiamento minaccioso, tanto che egli neppureriusciva ad annotare il numero del giocatore espulso. Mentre si trovava in tale pericolosa situazione, il Direttore di gara veniva poi colpito, da un giocatore accorso dalla panchina, con un violento spintone a due mani, che lo faceva barcollare; a quel punto egli avrebbe dovuto espellere anche detto giocatore della Nuova Leonina, ma a causa del “clima intimidatorio” che si era creato intorno a lui l’Arbitro aveva ritenuto che se avesse esibito un altro cartellino rosso “ avrebbe corso gravi rischi personali ”, sicché “ temendo per la propria incolumità fisica ” egli aveva sospeso l’incontro dirigendosi rapidamente verso gli spogliatoi. Alla luce dei fatti, così come descritti dall’Arbitro, appare quindi del tutto giustificata la decisione di sospendere la gara; e a tal riguardo, ricordiamo ancora una volta, che la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica attiene esclusivamente alla valutazione discrezionale dell’Arbitro. Ciò posto, e accertato quindi che la responsabilità per la sospensione della gara deve essere attribuita al comportamento dei giocatori della Soc. Nuova Leonina Pietralata, ne consegue che a carico della stessa Società dovrà pertanto essere comminata la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a carico della Società A.S. N. LEONINA PIETRALATA. La tassa ricorso va restituita.

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