C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 444 del 31/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CARBOGNANO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 C5 DELL’8/05/2019 (Gara: REAL FIUMICINO – CARBOGNANO CALCIO A 5 dell’8/04/2019 – Campionato Juniores C5 Fascia B Maschile) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.434 del 24/05/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CARBOGNANO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 C5 DELL’8/05/2019 (Gara: REAL FIUMICINO – CARBOGNANO CALCIO A 5 dell’8/04/2019 – Campionato Juniores C5 Fascia B Maschile)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.434 del 24/05/2019

La ASD Carbognano Calcio A 5 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale le veniva rigettato il ricorso e per l’effetto convalidato il risultato della gara Real Fiumicino - Carbognano Calcio A 5, conclusasi con il risultato di 9 - 3. A sostegno della propria tesi difensiva, la predetta Società ribadiva, anche nel giudizio di secondo grado, che la gara in oggetto non aveva avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbero partecipato quattro calciatori fuori quota (classe 1998 e 1999) del Real Fiumicino. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società appellante, ritiene che il reclamo possa essere accolto. Il regolamento approvato dalla Lnd Comitato Regionale Lazio (comunicato ufficiale n. 1 del 05/07/2018) prevede che nei campionati regionali under 19 (cat. A e B) possano partecipare i calciatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. Per il campionato regionale “under 19” cat. B è consentito inserire nella distinta di gara massimo tre calciatori fuori quota nati dal 01/01/1998 in poi. Da ciò si desume che sono fuori quota i calciatori nati negli anni 1998 e 1999. Per mero errore materiale, sia nell’allegato al comunicato ufficiale CA5 n. 118 del 06/12/2018, sia nel c.u. CA5 n. 211 del 06/03/2019 è trascritto che possono partecipare al campionato regionale under 19 fascia B, i calciatori nati dal 1 gennaio 1999 (e non più dal 2000) e che è consentito l’impiego di 3 calciatori fuori quota nati nel 1998/1999. E’ evidente l’errore materiale, facilmente desumibile sia dalla contraddittorietà tra le stesse disposizioni regolamentari contenute in entrambi i due ultimi comunicati ufficiali e sia dalla circostanza che la disposizione che prevede l’ammissibilità della partecipazione dei calciatori nati dal 1 gennaio 1999 contrasta con quella contenuta nel comunicato iniziale del 5 luglio 2018. Detto ciò ed andando al caso specifico, va evidenziato che è pacifico che nella distinta di gara del Real Fiumicino, sono presenti due calciatori (Daniele Greci e Mirco Pascariello) nati nel 1998 e due calciatori (Luca Cucinello e Luca De Lio) nati nel 1999. Pertanto, il Real Fiumicino ha inserito nella suddetta lista 4 calciatori fuori quota, contravvenendo al regolamento annuale (v. c.u. n.1 del 05 luglio 2018) che, ripetiamo prevede la partecipazione massima di 3 fuori quota al campionato regionale under 19 di calcio A5 fascia B. Tutto ciò premesso il codice di giustizia sportiva prevede espressamente la punizione sportiva della perdita della gara nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi partecipi un calciatore che non abbia titolo (c.g.s. art. 17 comma 5 lett.a). In definitiva, pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 a carico della Società ASCD REAL FIUMICINO. La tassa ricorso va restituita.

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