C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 444 del 31/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDO ALESSIO FINO AL 30/09/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.125 LND DEL 2/05/2019 (Gara: SAN MICHELE CALCIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 27/04/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.427 del 17/05/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDO ALESSIO FINO AL 30/09/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.125 LND DEL 2/05/2019 (Gara: SAN MICHELE CALCIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 27/04/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.427 del 17/05/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla Società ACSD Don Pino Puglisi Nettuno II, con il quale chiede la riduzione ovvero l’annullamento del provvedimento di squalifica fino al 30/09/2019, inflitto al proprio tesserato, Sig. Orlando Alessio; esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale nonché del supplemento di referto nel quale il direttore di gara evidenzia il comportamento messo in atto dal calciatore in occasione dell’espulsione ricevuta a seguito di doppia ammonizione; ascoltata la società in sede di audizione, la quale dichiara che non vi è stato alcun tentativo di colpire l’arbitro con un calcio; considerando che gli atti di gara fanno piena prova, così come previsto dall'art.35 del C.G.S., ma ritenuto, altresì, di poter rivisitare la sanzione inflitta al calciatore poiché la squalifica inflitta non risulta del tutto congrua con i fatti realmente accaduti; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore ORLANDO Alessio a 4 gare. La tassa ricorso va restituita.

 

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