C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 458 del 14/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 500,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA PROVINCIA DI CALCIO A 5 SERIE D FEMMINILE ROMA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.169 C5 DEL 29/05/2019 (Gara: CITTADUCALE CALCIO A 5 – DELLE VITTORIE del 25/05/2019 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D Femminile Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 443 del 31/05/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 500,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA PROVINCIA DI CALCIO A 5 SERIE D FEMMINILE ROMA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.169 C5 DEL 29/05/2019 (Gara: CITTADUCALE CALCIO A 5 – DELLE VITTORIE del 25/05/2019 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D Femminile Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 443 del 31/05/2019

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di disporre la ripetizione della gara. La tassa ricorso va restituita. Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La Società ASD Delle Vittorie impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 nonché l’ammenda di Euro 500,00 per la gara non disputata con la società Cittaducale Calcio a 5. Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia ammissibile il reclamo della Società A.S.D. Delle Vittorie poiché l’assenza della stessa società è stata causa da un mal funzionamento dei sistemi informatici della Federazione, certamente non imputabili alla società stessa, che non hanno comunicato in modo corretto e tempestivamente lo spostamento della data della gara.

 

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