C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 468 del 21/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. KOSMOS STRANGOLAGALLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CIPRIANI FABIANO FINO AL 31/12/2022 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 E MOSCARA LUCA PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.52 LND DEL 30/04/2019 (Gara: KOSMOS STRANGOLAGALLI – CIOCIARIA FOOTBALL CLUB del 27/04/2019 – Campionato di Terza Categoria di Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 434 del 24/05/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. KOSMOS STRANGOLAGALLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CIPRIANI FABIANO FINO AL 31/12/2022 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 E MOSCARA LUCA PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.52 LND DEL 30/04/2019 (Gara: KOSMOS STRANGOLAGALLI – CIOCIARIA FOOTBALL CLUB del 27/04/2019 – Campionato di Terza Categoria di Frosinone)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 434 del 24/05/2019

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla Società Kosmos Strangolagalli, con il quale chiede la riduzione del provvedimento di squalifica inflitta al calciatore Cipriani Fabio fino al 31/12/2022, per aver colpito l’arbitro, nonché la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Moscara Luca per 5 giornate, per aver rivolto frasi minacciose all’indirizzo dell’arbitro. Esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale, dagli stessi viene evidenziato come, in occasione di una decisione tecnica adottata, l’arbitro veniva circondato da gran parte dei calciatori locali e che, mentre tentava di allontanarsi, il Cipriani lo colpiva con il ginocchio all’anca procurandogli forte dolore. In relazione alla posizione del calciatore Mascara altresì, l’arbitro riferisce che, dopo la notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, a seguito di doppia ammonizione, il citato calciatore assumeva comportamento gravemente minaccioso nei sui confronti. Dall’esame del ricorso proposto dalla società Kosmos Strangolagalli, la ricorrente pone in evidenza l’involontarietà del gesto del Cipriani, in quanto lo stesso avrebbe ricevuto una spinta da alcuni compagni di squadra, perdendo l’equilibrio ed in ragione della ravvicinata distanza, finendo per colpire in maniera maldestra l’arbitro, senza nessuna volontarietà. Riferisce la reclamante che la squalifica nei confronti del calciatore Mascara Luca è il risultato eccessivo, in quanto tutto sarebbe avvenuto per una svista dell’arbitro che lo avrebbe ammonito erroneamente per la seconda volta. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dopo aver esaminato con particolare attenzione gli atti di gara, pur tenendo presente che in caso di discordanza tra quanto scrive la ricorrente e quanto riportato dall’arbitro sul proprio referto di gara prevale, ai sensi dell’art.35 del C.G.S., il contenuto di quest’ultimo, ritiene che le sanzioni in argomento possano essere ridimensionate e rapportate secondo gli abituali parametri adottati in casi analoghi. Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore CIPRIANI Fabiano al 30/06/2021, confermando, altresì, l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. N°104 del 17/12/2014, e la squalifica a carico del calciatore MOSCARA Luca a 4 gare. La tassa ricorso va restituita.

 

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