C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 477 del 02/07/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 3.000,00, PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DELL’11/01/2019 (Gara: ATLETICO CERVARO 2014 – PONTINIA del 9/01/2019 – Campionato di Promozione)

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 3.000,00, PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DELL’11/01/2019 (Gara: ATLETICO CERVARO 2014 – PONTINIA del 9/01/2019 – Campionato di Promozione)

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, con propria ordinanza, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 334 dell’8-3-2019, che qui deve intendersi integralmente richiamata, la Corte trasmetteva gli atti del procedimento in epigrafe alla Procura Federale per accertare se corrispondesse al vero l’affermazione della società reclamante di aver collaborato fattivamente all’individuazione del responsabile dell’aggressione al direttore di gara perpetrata da soggetto rimasto nell’immediatezza del fatto sconosciuto. Con nota del 4-6-2019 prot. 13888/30 la Procura Federale trasmetteva le risultanze delle indagini espletate. L’accertamento compiuto dalla Procura Federale, che si è avvalsa della collaborazione della Procura della Repubblica di Cassino che ha fornito gli atti del procedimento penale presso la stessa aperto, è risultato completo ed esaustivo tanto da consentire la ricostruzione dei fatti, fornendo piena risposta al quesito istruttorio posto dalla Corte. In effetti nel giorno successivo alla gara in questione i Carabinieri avevano già acquisito da fonti confidenziali il nominativo della persona che si è resa responsabile dell’aggressione al direttore di gara ma l’ipotesi investigativa ha acquisito valore probatorio con l’audizione del dirigente della società reclamante Margiotta Francesco che in sede di sommarie informazioni testimoniali il giorno 11 gennaio 2019, quindi a soli due giorni dalla gara, forniva agli inquirenti il nominativo dell’aggressore, confermando le informazioni confidenziali già in loro possesso, che risultava essere il Sig. Aceti Marco, iscritto nei ruoli della stessa reclamante con le mansioni di direttore sportivo. A seguito di tale riscontro probatorio veniva quindi aperto fascicolo contro lo stesso Aceti in quanto il direttore di gara aveva già presentato in data 10-1-2019 denuncia querela innanzi alla stazione Roma IV Miglio – Appio. Dagli atti penali risulta altresì che il direttore di gara era stato convocato dai Carabinieri, successivamente, per la conciliazione con l’autore del fatto ma aveva fatto pervenire un diniego scritto il 14-3-2019 da Varsavia trovandosi in loco per una borsa di studio Erasmus sino al luglio 2019. Nella relazione finale la Procura Federale rileva come, a suo parere, il direttore di gara avrebbe violato la clausola compromissoria, esponendo una querela in difetto di autorizzazione e non sia stato, al momento, adottato alcun provvedimento nei confronti dell’Aceti, dirigente della società Atletico Cervaro 2004. La Corte, viste quindi le risultanze istruttorie, rileva come effettivamente sussista l’attenuante della fattiva collaborazione per l’individuazione e la denuncia dei responsabili, invocata dalla reclamante. Ciò non di meno si deve rilevare come l’autore del fatto sia stato un dirigente e non un non tesserato, come ipotizzato in sede di decisione del primo Giudice e quindi sussista un fatto diverso rispetto a quello sanzionato. Ritenuta quindi l’attenuante prevalente sull’ipotesi di aggravante, costituita dalla provenienza del gesto violento da parte di un autorevole dirigente della stessa reclamante, le sanzioni irrogate possono essere ridimensionate come da dispositivo. Si deve inoltre procedere a deferire alla Procura Federale il dirigente Aceti Marco per il grave gesto di violenza compiuto nei confronti dell’Arbitro e lo stesso Arbitro per non aver richiesto l’autorizzazione a procedere in sede ordinaria nei confronti dell’autore dell’aggressione. A tal proposito deve rilevarsi come quando il direttore di gara ha presentato la querela, peraltro ad un comando diverso da quello che indagava sui fatti, l’autore dell’aggressione non era a lui noto e quindi non poteva sapere che si trattasse di un tesserato, anzi tutto faceva propendere ad individuare l’aggressore come un sostenitore, non tesserato, della società. In quel momento, quindi, non necessitava al direttore di gara alcuna autorizzazione in quanto la sua querela era proposta contro ignoti e non era ragionevolmente ipotizzabile che avrebbe poi costituito condizione di procedibilità nei confronti di un tesserato alla FIGC. Emerge però dagli atti che l’Arbitro venne poi notiziato del fatto che era stato individuato l’aggressore e venne convocato per un tentativo di conciliazione volto alla remissione della querela, ed a quel punto scattava l’onere per il direttore di gara di richiedere l’autorizzazione a proseguire nel procedimento penale in quanto era emerso che si trattasse di un tesserato; onere che, a quanto accertato dalla Procura Federale non ha adempiuto, considerando, ad abundantiam, che ha dichiarato di non voler procedere ad alcuna conciliazione. Tutto ciò premesso la CSAT DELIBERA Di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di ridurre le sanzioni ad € 1.000,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per l’esame della posizione e l’eventuale deferimento del tesserato della società Atletico Cervaro 2014 Aceti Marco e dell’Arbitro effettivo Andrea Di Lello per le violazioni regolamentari descritte in motivazione. La tassa reclamo va restituita.

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