C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 478 del 02/07/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASDPOL TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CERRETO MATTIA FINO AL 31/12/2021 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.169 SGS DELL’11/04/2019 (Gara: MANZIANA CANALE – TIRRENO del 7/04/2019 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.443 del 31/05/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASDPOL TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CERRETO MATTIA FINO AL 31/12/2021 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.169 SGS DELL’11/04/2019 (Gara: MANZIANA CANALE – TIRRENO del 7/04/2019 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.443 del 31/05/2019

La società Polisportiva Tirreno impugnava la decisione in epigrafe adottata dal competente Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma. La reclamante sostiene che il calciatore Cerreto, nelle circostanze riportate nella decisione impugnata, non abbia commesso alcun gesto di violenza nei confronti dell’Arbitro e di un calciatore avversario. Sostiene la reclamante che quanto riportato nel rapporto arbitrale sarebbe contraddittorio e chiede quindi di essere ammessa a provare i fatti con l’audizione di diciassette testimoni di cui indica il nome e cognome, nonché di acquisire informazioni presso la Stazione dei CC di Manziana. La Corte convocava il Direttore di Gara che veniva audito alla presenza del genitore, trattandosi di minore. L’Arbitro confermava, con dovizia di particolari, tutto quanto già riportato nel referto precisando che al termine della gara, accompagnato dal padre che lo aveva accompagnato presso il campo sportivo di Manziana, non essendo ovviamente dotato di un mezzo proprio, avendo avvertito oltre al dolore un gonfiore al labbro inferiore, si era recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Viterbo, ove il Pronto Soccorso risultava non attivo e poi a Civitavecchia ove però vi era da attendere molte ore visto che vi erano varie urgenze in atto; il giorno successivo si era quindi recato a Tarquinia ove gli era stato rilasciato il referto medico allegato al rapporto di gara. Osserva la Corte che i fatti ascritti al calciatore Cerreto risultano quindi pienamente provati, fornendo il rapporto di gara e le successive precisazioni dell’Arbitro una ricostruzione dei fatti logica, coerente e circostanziata che non abbisogna di alcuna ulteriore prova, ricordando i principi vigenti al momento della decisione in materia di prova nel procedimento sportivo nel quale, come è noto, il referto di gara è fonte di prova privilegiata. Non può quindi assumersi la prova richiesta dalla reclamante per le ragioni appena dette. In termini di quantificazione della sanzione, osserva ancora la Corte che la novella regolamentare ha introdotto una sanzione edittale minima per i gesti di violenza nei confronti del direttore di gara dai quali scaturiscano lesioni accertate in sede ospedaliera. Va altresì considerato che il calciatore in questione era stato già espulso dal campo per un gesto di grave violenza nei confronti di un avversario e quindi la sanzione irrogata può essere solo lievemente ridotta, adeguandola ai parametri appena esposti, nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore CERRETO Mattia al 30/09/2021, confermando, altresì, l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. N°104 del 17/12/2014. La tassa ricorso va restituita.

 

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