C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 401 del 30/04/2019 – Delibera – AUDACE – ARCE 1932

AUDACE - ARCE 1932

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 368 del 3/4/2019 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società AUDACE con il quale si deduce che la gara d cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro avrebbe fischiato la fine con anticipo di 1 minuto e 38 secondi prima della fine regolare della stessa. - La reclamante sostiene che l'arbitro e il suo assistente, sono incappati in incomprensioni sul periodo di recupero. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara per errore tecnica da parte dell'arbitro. - Il reclamo è infondato. Esaminati gli atti ufficiali della gara, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35) e sentito l'arbitro, questi con supplemento di rapporto riferisce che aveva concesso alla fine del secondo tempo 5’ di recupero. - Al compimento del tempo decretava la fine della gara emettendo il triplice fischio. - I, dirigenti della società AUDACE facevano, presente all'arbitro dell'anticipata conclusione della gara però l'arbitro conscio di aver assegnato 5' di recupero considerava la gara conclusa al 50. - Dal regolamento del giuoco del calcio, la regola 5 poteri e doveri dell'arbitro recita che "l'arbitro funge da cronometrista". - In considerazione di quanto sopra, la gara ha avuto regolare svolgimento e le doglianze della reclamante non possono essere prese in considerazione. PQM DELIBERA a) Di respingere il reclamo proposto dalla società AUDACE b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: AUDACE ARCE 1932 0 - 1. c) La tassa reclamo va addebitata.

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