C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 403 del 03/05/2019 – Delibera – BORGO S.MARIA 1977 – DOGANELLA CALCIO
BORGO S.MARIA 1977 - DOGANELLA CALCIO
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 352 del 21/03/2019 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società BORGO S.MARIA 1977 con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per errore tecnico dell'arbitro designato. La reclamante sostiene che all'inizio del secondo tempo, l'arbitro per fallo ammoniva il calciatore IONA Roberto n. 13 della società DOGANELLA CALCIO. Intorno all' 80' del secondo tempo il suddetto calciatore IONA Roberto per fallo veniva nuovamente ammonito, ma clamorosamente l'arbitro non estraeva il cartellino rosso per espulsione per doppia ammonizione. La reclamante sostiene che per evidente errore tecnico del'arbitro, la gara non ha avuto regolare svolgimento e per l'effetto chiede la ripetizione della gara. Il reclamo è infondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) risulta che l'arbitro al 19' del secondo tempo ammoniva per fallo il calciatore PIRAZZI Gianmarco n. 7 società DOGANELLA CALCIO. Al 40' del secondo tempo l'arbitro ammoniva per fallo il n. 13 IONA Roberto società DOGANELLA CALCIO. In funzione a quanto sopra riportato, la gara ha avuto regolare svolgimento PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società BORGO S.MARIA 1977 b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: BORGO S.MARIA 1977 - DOGANELLA CALCIO 1 - 2. La tassa reclamo va addebitata.