C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 403 del 03/05/2019 – Delibera – N. LEONINA PIETRALATA – SHOT CASSIA FC
N. LEONINA PIETRALATA - SHOT CASSIA FC
Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 18' del secondo tempo l'arbitro notificava con cartellino rosso ad un calciatore della società N.LEONINA PIETRALATA (che non ha potuto riconoscere per troppo caos). Nella circostanza il n. 18 Sig. CICOLAN Roberto (N.LEONINA PIETRALATA), calciatore in panchina, dava uno spintone all'arbitro. In considerazione a quanto sopra l'arbitro sospendeva definitivamente la gara al 18' del secondo tempo sul seguente punteggio: N.LEONINA PIETRALATA - SHOT CASSIA 1 a 1. In funzione a quanto sopra riportato l'arbitro non fa menzione di conseguenze fisiche subita e sopratutto non ha messo in atto tutti i poteri attribuitigli dal regolamento del giuoco del calcio. Avrebbe dovuto intimare al capitano della società N.LEONINA PIETRALATA di allontanare il compagno di squadra autore del gesto nei confronti dell'arbitro. Nell'applicazione della sanzione, a causa del labile motivo non è quantificabile la squalifica del calciatore CICOLANI al quale viene inflitta il minimo edittale. In considerazione a quanto sopra, questo Organo Giudicante avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. C del CGS DELIBERA a) di annullare il provvedimento di sospensione della gara adottato dall'arbitro; b) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza; c) di squalificare il calciatore CICOLANI Roberto (N.LEONINA PIETRALATA) per 4 gare effettive