C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 16/05/2019 – Delibera – POLISPORTIVA QUINTILIANUM – CITTAREALE A.S.D.

POLISPORTIVA QUINTILIANUM - CITTAREALE A.S.D.

Il Giudice Sportivo - esaminati i reclami fatti pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nei termini previsti dal C.U. n. 15/A del 4.12.2018 dalle società POLISPORTIVA QUINTILIANUM e CITTAREALE (riuniti per connessione) con i quali si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro, a causa delle abbondanti precipitazioni, faceva rifare le righe di centrocampo e delle aree di rigore e sospendeva momentaneamente la gara. Le reclamanti sostengono che l'arbitro alle 18.17 riprendeva il gioco e alle 18.25, dopo soli 9 minuti, fischiava la fine della stessa non facendo disputare oltre agli otto minuti rimanenti anche il recupero dovuto alle interruzioni per infortunio/sostituzioni. Dal regolamento del giuoco del calcio, la regola 5 poteri e doveri dell’arbitro recita che “l’arbitro funge da cronometrista”. Per l'effetto chiedono la ripetizione della gara. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) e sentito l'arbitro designato, con supplemento di rapporto, richiesto da questo Organo Giudicante, il Direttore di gara conferma di avere concesso 12 minuti di recupero alla fine del secondo tempo, per neutralizzare il periodo della sospensione della gara, per ritracciare le linee delle due aree di rigore e le linee centrali del terreno di gioco. Pertanto la gara ha avuto regolare svolgimento e le lagnanze delle reclamanti non possono essere accolte PQM DELIBERA a) di respingere i reclami proposti dalle società POLISPORTIVA QUINTILIANUM e CITTAREALE b) di confermare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: POLISPORTIVA QUINTILIANUM - CITTAREALE 0 - 0. Le tasse reclamo vanno incamerate.

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