C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 388 del 12/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO DI ROCCO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD LAURENTINO FONTE OSTIENSE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD LAURENTINO FONTE OSTIENSE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO DI ROCCO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD LAURENTINO FONTE OSTIENSE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD LAURENTINO FONTE OSTIENSE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio ha trasmesso una nota pervenuta alla Procura Federale, in data 9/10/2018. La Procura ha avviato un procedimento disciplinare avente per oggetto “accertamento in merito a condotte violente poste in essere da tesserati, in occasione della gara Laurentino Fonte Ostiense / Legio Sora C5 del 29/09/2018, valevole per la Coppa Lazio di Serie C2 di Calcio a 5. Dalla complessa attività di indagine compiuta, dopo aver ascoltato le dichiarazioni rese dal sig. Moreno Giorgi, allenatore di base della soc. Legio Sora C5 e del sig. Emanuele Gismondi, dirigente accompagnatore della predetta società, ed esaminata la cartelle clinica di Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Eugenio di Roma del 29/09/2018, relativa alla persona del sig. Moreno Giorgi, è emerso che il sig. Massimiliano Di Rocco, tesserato in qualità di allenatore della soc. Laurentino Fonte Ostiense, prima dell’inizio dell’incontro in questione, ha tenuto una condotta antisportiva e violenta nei confronti dell’allenatore della società Legio Sora C5, sig. Moreno Giorgi, colpendolo dapprima con uno schiaffo alla nuca e, successivamente, con due pugni al petto, tanto da cagionargli lesioni personali, giudicate guaribili in quattro giorni dal medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Eugenio di Roma. La Procura ha rilevato che nonostante il Di Rocco abbia negato, in sede di audizione, ogni addebito, la condotta, quale oggetto di contestazione a carico dello stesso, appare comunque sufficientemente provata sulla scorta, viceversa, sia delle puntuali e precise dichiarazioni rilasciate dall’aggredito che da altri tesserati della società Legio Sora C5 auditi, in particolare quella del dirigente accompagnatore citato. In conclusione, la Procura, accertato che le dichiarazioni rese da quest’ultimo siano da considerarsi del tutto “genuine“ ovvero non inficiate da motivi di rancore, acredine o risentimenti personali tra gli stessi, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l’allenatore Massimiliano Di Rocco, per le violazioni regolamentari di cui all’oggetto e la società ASD Laurentino Fonte Ostiense, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S., per la condotta ascrivibile al proprio tesserato. All’udienza del 7.4.2019, erano presenti la Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, nonché personalmente i deferiti Massimiliano Di Rocco e Antonio Passarelli, in qualità di presidente della società ASD Laurentino Fonte Ostiense. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fosse sanzionati Massimiliano Di Rocco con mesi 9 di squalifica e la ASD Laurentino Fonte Ostiense con € 900,00 di ammenda. Il sig. Di Rocco deduceva di non aver mai compiuto atti di violenza nei confronti dell’allenatore avversario e di aver solo rifiutato di stringergli la mano e, anzi, di averlo visto strofinarsi del ghiaccio istantaneo sulla nuca. Sottolineava, inoltre, come nessun altro avesse assistito ai fatti. Il sig. Passarelli rilevava, invece, che di non esser stato presente alla gara ma che gli era stato riferito dai propri dirigenti che l’allenatore della Legio Sora C5 stesse apparentemente bene, tanto che gli operanti dell’ambulanza non avevano capito quale fosse il problema. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A ben vedere, infatti, risulta che il sig. Di Rocco abbia colpito con uno schiaffo sulla nuca e poi con due pugni al petto l’allenatore Moreno Giorgi. L’arbitro, infatti, ha verificato il rossore sulla nuca del sig. Giorgi cui, trasportato in ambulanza presso l’Ospedale Sant’Eugenio, venivano diagnosticate “contusioni multiple”, dopo che all’esame obiettivo il medico rilevava “iperemia a livello cervicale” e lieve dolorabilità sternale. Il presidente del Legio Sora, invece, riferisce di aver personalmente visto il sig. Di Rocco attingere con due pugni al petto il sig. Giorgi che invece ricostruisce compiutamente l’accaduto, inclusi il colpo alla nuca infertogli dal deferito. In definitiva, quindi, le dichiarazioni della persona offesa, già di per sé fonti di prova seppur da valutare in base ad altri elementi, vengono suffragate da documenti e elementi oggettivi e da dichiarazioni di soggetti che hanno percepito direttamente i fatti che devono, quindi, ritenersi provati. Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni, esse devono essere parametrate alla condotta tenute e ai suoi effetti concreti: pertanto, pur sottolineando il disvalore del comportamento del deferito, la misura delle pene deve essere più lieve rispetto a quanto richiesto dall’Organo Inquirente. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe Delibera Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Massimiliano Di Rocco alla squalifica di mesi tre e la ASD Laurentino Fonte Ostiense all’ammenda di € 400,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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