C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 388 del 12/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI FABRIZIO PIERANGELI E SERGIO MORIGGI, ALL’EPOCA DEI FATTI, RISPETTIVAMENTE DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ DABLIU NEW TEAM SSD. AR.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.48, COMMA 3 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SUDDETTA SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI FABRIZIO PIERANGELI E SERGIO MORIGGI, ALL’EPOCA DEI FATTI, RISPETTIVAMENTE DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ DABLIU NEW TEAM SSD. AR.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.48, COMMA 3 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SUDDETTA SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, a seguito dell’ esposto presentato in data 17 aprile 2018 della società ASD Frascati Calcio (oggi Lupa Frascati ASD), ha trasmesso alla Procura Federale per il seguito di competenza. La Procura, visti gli atti del procedimento disciplinare e la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati e preso atto che costoro chiedevano di essere ascoltati, ma che in sede di audizione non fornivano elementi idonei per modificare il contenuto del predetto provvedimento disciplinare. Espletati vari atti di indagine, sono stati esaminati i verbali di audizione del presidente, del direttore sportivo dell’allenatore della squadra Giovanissimi Regionali Elite fascia “B” della società Lupa Frascati, del direttore sportivo Sergio Moriggi e del direttore tecnico Fabio Pierangeli, entrambi della società Dabliu New Team SSD. AR.L. ed anche la copia della distinta di gara Dabliu New Team / Atletico 2000 dell’8 aprile 2018, valevole per il campionato Giovanissimi Regionali Elite fascia “B” Under 14. La Procura, dalla complessa attività di indagine compiuta e dagli atti di cui sopra, ha rilevato che la società Dabliu New Team, in occasione dell’incontro con l’Atletico 2000 ha schierato in campo una compagine formata da giocatori che, fino a quel momento, non avevano in precedenza mai preso parte a gare della categoria “Elite”, per aver sempre militato, nel corso della stagione, nella diversa ed inferiore categoria Provinciale (fuori classifica). La Procura ha rilevato che i fatti di cui sopra evidenziano comportamenti non regolamentari, in violazione della normativa federale, imputabili ai sigg.ri Pierangeli e Moriggi, in quanto hanno disatteso il contenuto dell’art.48, comma 3 delle N.O.I.F. che fa obbligo a tutte le società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione possibile. Non rispettando tale regola, l’incontro in questione è terminato con il punteggio di 6 a 0 a favore dell’Atletico 2000, non riportando danni alla società Dabliu New Team, in quanto già vincitrice del girone. La Procura, ritenendo che la descritta condotta, ascrivibile ai soggetti in argomento, risulta essere di particolare gravità, per aver falsato l’andamento del campionato, favorendo la posizione in classifica della squadra Atletico 2000, a danno della società Lupa Frascati, firmataria dell’esposto all’origine del presente provvedimento. Premesso quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire, a questo Tribunale Federale Territoriale, i sigg.ri Fabrizio Pierangeli e Sergio Moriggi, per violazione di entrambi dell’art.1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.48, comma 3 delle N.O.I.F. e la società Dabliu New Team SSD. AR.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S.. La Procura Federale, prima dell’inizio del dibattimento, deduceva di aver raggiunto un patteggiamento in relazione a tutte e tre le posizioni dei deferiti, quella dei sigg.ri Pierangeli Fabrizio e Moriggi Sergio e della Società Dabliu New Team SSD. AR.L., ritenendo di poter applicare ai predetti i benefici di cui all’art. 23 del C.G.S., e pertanto proponeva di sanzionare in maniera ridotta gli stessi, nei modi seguenti: - PIERANGELI Fabrizio, sanzione finale di 4 (quatrro) mesi di inibizione; - MORIGGI Sergio, sanzione finale di 80 (ottanta) giorni di inibizione; - Dabliu New Team SSD. AR.L., sanzione finale di Euro 600,00 di ammenda.

Preso atto di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando questioni preliminari o pregiudiziali, ritenendo congrue le sanzioni proposte e concordate, dichiara la chiusura del procedimento e pertanto DELIBERA Di applicare, visto l’art.23 del C.G.S., l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) di inibizione nei confronti del sig. PIERANGELI Fabrizio, dell’inibizione di giorni 80 (ottanta) di inibizione nei confronti del sig. MORIGGI Sergio, nonché l’ammenda di Euro 600,00 a carico della Società Dabliu New Team SSD. AR.L.. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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