C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 417 del 10/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MUNARETO SIMONE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ AS FIUMICINO 1926, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. ED ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT.7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., E A CARICO DEI SIGG. BALELLO MICHELE, DETTORI CLAUDIO E DIANA DAVIDE, IL PRIMO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E GLI ALTRI DUE IN QUALITÀ DI TECNICI RESPONSABILI DELLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DA PARTE DEI PREDETTI DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTT.61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MUNARETO SIMONE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ AS FIUMICINO 1926, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. ED ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT.7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., E A CARICO DEI SIGG. BALELLO MICHELE, DETTORI CLAUDIO E DIANA DAVIDE, IL PRIMO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E GLI ALTRI DUE IN QUALITÀ DI TECNICI RESPONSABILI DELLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DA PARTE DEI PREDETTI DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTT.61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F..

 

A seguito della segnalazione del 30 maggio 2018 del C.R. Lazio alla Procura Federale, con la quale comunicava di aver riscontrato, in seguito ad un controllo effettuato dal proprio Ufficio Tesseramento, che la società AS Fiumicino 1926 non aveva regolarmente perfezionato le pratiche di tesseramento di alcuni calciatori che prendevano, altresì, costantemente parte a gare dei Tornei dell’Attività di Base e precisamente: Di Meglio Andrea, Categoria Pulcini; Azaes Feres, Calvarese Agostino, Mastrocinque Luca, Mattioli Emiliano, Pensato Cristian, Robustelli Gabriel, Ruocco Samuele, Scandurra Davide e Serra Diego, tutti appartenenti alla Categoria Primi Calci.

Venivano allegate al riguardo le distinte delle gare: Atletico Ladispoli / AS Fiumicino 1926 del 21 aprile 2018, valevole per il Campionato SGS Lazio, Pulcini Anno 2007; AS Fiumicino 1926 / Canossa del 21 aprile 2018 e Palocco / AS Fiumicino 1926 del 5 maggio 2018, raduno Primi Calci Anno 2010, a cui i predetti calciatori avevano partecipato. La Procura Federale, dalla attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati, ha accertato i seguenti comportamenti posti in essere: dal sig. Munaretto Simone, Presidente della Società AS Fiumicino 1926, per aver violato le norme regolamentari indicate in oggetto, omettendo di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sopra citati, e a farli sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva, e di dotarli di specifica copertura assicurativa. Per aver altresì consentito l’utilizzo del calciatore Di Meglio Andrea, in posizione irregolare, nella gara contro la Società Atletico Ladispoli, valevole per il Campionato Pulcini e di tutti gli altri calciatori impegnati nel Torneo Primi Calci; dal sig. Michele Balleello, per le violazioni regolamentari a lui addebitate ed indicate in premessa, per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale nella gara del Campionato Pulcini contro la Società Atletico Ladispoli, in cui partecipava illegittimamente il calciatore Di Meglio Andrea, in quanto non tesserato, sottoscrivendo la distinta di gara in cui attestava la posizione regolare di tutti i calciatori partecipanti all’incontro in questione, e senza il citato calciatore essere stato sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e non dotato di specifica copertura assicurativa. dai sigg. Dettori Claudio e Diana Davide, per le stesse violazioni regolamentari a loro ascritte ed indicate in premessa, per aver entrambi svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale, il Dettori nella gara Primi Calci Fiumicino / Canossa del 21 aprile 2018, in cui venivano schierati 9 calciatori, in posizione irregolare in quanto non tesserati, e il Diana nella gara Primi Calci del 5 maggio 2018 Palocco / AS Fiumicino, indicava in distinta gli stessi 9 calciatori in posizione irregolare, perché non tesserati; entrambi sottoscrivevano le distinte di gara in cui attestavano la posizione regolare dei calciatori partecipanti ai due incontri in argomento, senza essere stati sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e non dotandoli di specifica copertura assicurativa. Detto ciò, la Procura Federale pone in evidenza che la normativa vigente non prevede alcuna sanzione nei confronti di minori sino al compimento dei 12 anni, ovvero sino alla Categoria Esordienti. In conclusione, ritiene la Procura, di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in epigrafe, il Presidente della Società AS Fiumicino 1926, sig. Munaretto Simone ed i dirigenti della stessa Società Balleello Michele, Dettori Claudio e Diana Davide e la predetta Società AS Fiumicino 1926, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 9 maggio 2019, per la Procura Federale è presente il Dott. Patassini, mentre per i deferiti sono presenti il Presidente Munaretto Simone ed il dirigente Diana Davide. Preliminarmente, la Procura Federale deduceva di aver raggiunto un patteggiamento in relazione alle posizioni del Presidente Munaretto Simone, del Dirigente Diana Davide e della Società AS Fiumicino 1926, ritenendo di poter applicare ai predetti i benefici di cui all’art. 23 del C.G.S., e pertanto proponeva di sanzionare in maniera ridotta gli stessi, nei modi seguenti: - Munaretto Simone, sanzione finale di 60 (sessanta) giorni di inibizione; - Diana Davide, sanzione finale di 20 (venti) giorni di inibizione; - AS Fiumicino 1926, sanzione finale di Euro 200,00 di ammenda. Preso atto di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando questioni preliminari o pregiudiziali, ritenendo congrue le sanzioni proposte e concordate, dichiara aperto il dibattimento, in relazione alle rimanenti posizioni.

La Procura Federale chiede l’affermazione di responsabilità dei dirigenti deferiti, sig. Balleello Michele e Dettori Claudio, con l’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione. Il Tribunale Federale Territoriale, dato atto, rileva che i fatti oggetto del deferimento appaiono provati documentalmente, ed in assenza di qualunque giustificazione da parte dei deferiti, ritiene altresì le sanzioni richieste congrue e, pertanto, provvede in conformità. Tutto quanto sopra detto, questo Tribunale Federale Territoriale Delibera Di applicare, visto l’art.23 del C.G.S., l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta) nei confronti del Presidente, sig. Munaretto Simone, dell’inibizione di giorni 20 (venti) nei confronti del dirigente Diana Davide, nonché l’ammenda di Euro 200,00 a carico della Società AS Fiumicino 1926. Di ritenere, altresì, i deferiti Balleello Michele e Dettori Claudio responsabili delle violazioni loro ascritte, sanzionandoli entrambi con l’inibizione di giorni 30 (trenta). Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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