C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 435 del 24/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALERIO MARCO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 1 LETT. C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NORMA TRASFUSA NELL’ART.39, COMMA 1 LETT. F DEL PREDETTO REGOLAMENTO IN DATA 13/06/2018 ED A CARICO DEL SIG. MARCO FIORINI, ALL’EPOCA DEI FATTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALERIO MARCO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 1 LETT. C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NORMA TRASFUSA NELL’ART.39, COMMA 1 LETT. F DEL PREDETTO REGOLAMENTO IN DATA 13/06/2018 ED A CARICO DEL SIG. MARCO FIORINI, ALL’EPOCA DEI FATTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA

 

Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito di una nota trasmessa dal Presidente dell’A.I.A.C./Lazio, alla Procura Federale, in cui segnalava tra “gli allenatori abusivi” (senza abilitazione) il nominativo del Sig. Marco Valerio, la Procura stessa procedeva ad effettuare le opportune indagini. La Procura, ritenuto che dall’esame dell’attività istruttoria, appaiono emergere comportamenti violativi della normativa federale posti in essere: dal sig. Marco Valerio, per aver nel corso della stagione sportiva 2017/2018 svolto di fatto l’attività di allenatore in favore della squadra Castelverde Calcio Arl, partecipante al Torneo Giovanissimi Provinciali Fascia “B”, pur non essendo abilitato e privo di qualifica, in quanto non iscritto ad alcun Albo nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.

dal sig. Maurizio Fiorini, Rappresentante legale della Società, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Valerio di svolgere l’attività di allenatore, in quanto sprovvisto della qualifica relativa, non risultando iscritto all’Albo dei Tecnici del Settore Tecnico Federale. Sono stati ascoltati dalla Procura i soggetti di cui sopra; il Presidente Fiorini precisa di aver allestito n°2 squadre per la categoria Giovanissimi Provinciali Fascia “B” maschile, una squadra “A” partecipante al Campionato con classifica, ed una squadra “B”, affidata al sig. Marco Valerio, tesserato nella stagione sportiva 2017/2018, quale dirigente accompagnatore ufficiale per la società. Segnala il Presidente, che il Valerio ha presentato domanda di partecipazione al Corso Allenatori, non rientrando tra gli ammessi al corso. Il Direttore sportivo, a questo punto ha avvisato il Presidente di aver chiesto agli Organi Competenti una deroga perché il Valerio potesse allenare per la squadra Giovanissimi Fascia “B”. Sempre il Fiorini dichiara di non essere a conoscenza del seguito di tale istanza. Anche il Valerio, nel corso della sua audizione, ha confermato di essere a conoscenza della iniziativa del Direttore sportivo, ma di non poter precisare nulla di più. Considerato tutto ciò, la Procura comunque ha ritenuto di deferire i due soggetti in argomento al Tribunale Federale Territoriale, per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto. All’udienza del 16.5.2019, erano presenti la Procura Federale, in persona del’Avv. Francesco Bevivino, nonché personalmente il deferito Marco Valerio, mentre nessuno compariva per il sig. Maurizio Fiorini e per la SSDarl Castelverde Calcio Arl. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che Marco Valerio e Maurizio Fiorini fossero sanzionati con l’inibizione per mesi 3 ciascuno e la SSdarl Castelverde Calcio Arl con l’ammenda di € 600,00. Il sig. Valerio deduceva di aver considerato i ragazzi come esordienti e di aver più volte provato a conseguire il patentino di allenatore, senza riuscirvi. Questo Tribunale Federale osserva che risulta chiaramente come il sig. Valerio abbia svolto attività di allenatore di fatto della squadra della SSDarl Castelverde Calcio Arl partecipante al campionato Giovanissimi Provinciali Fascia B 2005 per la stagione sportiva 2017/2018, senza essere iscritto ad alcun albo o nei ruoli del settore tecnico. Tuttavia, tale evenienza fattuale non integra alcuna violazione regolamentare. A ben vedere, infatti, l’art. 40, comma 1, lettera Ec del Regolamento Settore Tecnico ratione temporis applicabile stabilisce che “in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico”. Dal tenore letterale della norma citata e in particolare dall’inciso “in linea di principio”, emerge chiaramente il carattere non precettivo, ma meramente programmatico ed ottativo della stessa. Tale assenza di cogenza risulta confermata dalla novella del C.U. FIGC del 13.6.18 che ha sostituito la norma in esame con l’art. 39, comma 1, lettera Fd del RST. La nuova disposizione prevede che “la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico”, ma tuttavia essa entrerà in vigore, per i Giovanissimi provinciali, solo dalla stagione sportiva 2019/2020, come da norma transitoria del citato C.U.. L’obbligo di abilitazione per condurre una squadra di Giovanissimi provinciali, quindi, a tutt’oggi non sussiste, in ciò confermando il carattere non precettivo della norma applicabile nel caso concreto. Non è, dunque, configurabile alcun illecito disciplinare in capo al sig. Marco Valerio né alla società SSDarl Castelverde Calcio Arl e al suo presidente Maurizio Fiorini per le condotte da loro tenute.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe DELIBERA Di prosciogliere i sigg. Marco Valerio e Maurizio Fiorini nonché la società SSDarl Castelverde Calcio Arl dai fatti loro ascritti. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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