C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 435 del 24/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MICHELETTI MARIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SABOTINO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. ED A CARICO DEL SIG. BOVE GIUSEPPE, PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E DELL’ART.61 DELLE NOIF, A CARICO DEL CALCIATORE PALOMBO DANIELE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 E 6 DEL C.G.S.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MICHELETTI MARIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SABOTINO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. ED A CARICO DEL SIG. BOVE GIUSEPPE, PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E DELL’ART.61 DELLE NOIF, A CARICO DEL CALCIATORE PALOMBO DANIELE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 E 6 DEL C.G.S.

 

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi alla segnalazione del Giudice Sportivo del C. R. Lazio, inoltrata alla Procura Federale relativamente alla gara Sabotino/Polisportiva Bassiano del 7/10/2018, in cui accertava che la Società Sabotino schierava in posizione irregolare il calciatore Palombo Daniele, in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizione con il C. U. n.431 del 24/05/2018. La Procura, esperiti gli opportuni accertamenti, rilevava la fondatezza di quanto asserito dal Giudice Sportivo del C. R. Lazio, in quanto il calciatore in riferimento squalificato per una gara nell’ultima giornata di Campionato, avrebbe dovuto scontarla nella prima gara ufficiale della nuova Stagione sportiva 2018/2019, Sa.Ma.Gor./Sabotino del 30/09/2018, a cui invece partecipava senza averne titolo. Il Giudice Sportivo, di conseguenza lo sanzionava con una ulteriore giornata di squalifica, che avrebbe dovuto scontare nella gara Sabotino/Polisportiva Bassiano del 7/11/2018, a cui lo stesso partecipava illegittimamente. Accertato tutto ciò, la Procura rilevava i comportamenti posti in essere dai soggetti indicati in epigrafe: Micheletti Mario, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Sabotino, per violazione delle norme regolamentari di cui all’oggetto, per aver consentito l’utilizzo del calciatore Palombo Daniele, pur sapendolo in posizione irregolare, nelle gare del 30 settembre 2018 e del 7 ottobre 2018. Bove Giuseppe, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sabotino, per aver sottoscritto la distinta di gara in cui affermava la regolarità di partecipazione di tutti i calciatori alle gare sopra indicate.

Palombo Daniele, calciatore tesserato per la società A.S.D. Sabotino, per violazione delle norme regolamentari che non consentono la partecipazione a gare di giocatori squalificati. Considerato tutto ciò, la Procura Federale, ritenendo i soggetti in questione responsabili delle violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in titolo, ha ritenuto di deferirli a questo Tribunale Federale Territoriale. Alla riunione indetta per il giorno 23 maggio 2019, era presente per la Procura Federale l’Avv, Alessandro Avagliano, mentre nessuno si presentava per i deferiti, né pervenivano memorie difensive. La Procura Federale, insisteva nell’atto di deferimento e, per l’effetto, chiedeva le seguenti sanzioni: - Micheletti Mario, Presidente della Società A.S.D. Sabotino, l’inibizione di n°60 giorni; - Bove Giuseppe, Dirigente della Società A.S.D. Sabotino, l’inibizione di n°30 giorni; - Palombo Daniele, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Sabotino, la squalifica per 1 gara; - A.S.D. Sabotino, l’ammenda di Euro 150,00 e la penalizzazione di n°1 punto in classifica, da scontare nella attuale Stagione sportiva 2018/2019. Questo Tribunale, valutate con particolare attenzione le situazioni verificatesi, ritiene le proposte di sanzione avanzate dalla Procura Federale congrue rispetto ai fatti accaduti ed alle responsabilità ascritte ai tesserati indicati in epigrafe. Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Micheletti Mario, Presidente della Società A.S.D. Sabotino, l’inibizione di n°60 giorni; - Bove Giuseppe, Dirigente della Società A.S.D. Sabotino, l’inibizione di n°30 giorni; - Palombo Daniele, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Sabotino, la squalifica per 1 gara; - A.S.D. Sabotino, l’ammenda di Euro 150,00 e la penalizzazione di n°1 punto in classifica, da scontare nella attuale Stagione sportiva 2018/2019. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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