C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 435 del 24/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO GENNARO, ALL’EPOCA DEI FATTI, ASSOCIATO A.I.A. DELLA SEZ. DI LATINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMI 1 E 3 LETT.H DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO GENNARO, ALL’EPOCA DEI FATTI, ASSOCIATO A.I.A. DELLA SEZ. DI LATINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMI 1 E 3 LETT.H DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A.

 

Il Procuratore Federale Interregionale; Visti gli atti del procedimento disciplinare avente per oggetto “accertamenti in merito alla esatta determinazione del risultato della gara Polisportiva Supino/Polisportiva Tecchiena del 13/04/2018, valevole per il Campionato di Serie D di Calcio a 5, terminato con il punteggio di 4 a 4, in quanto il risultato, secondo la segnalazione delle rispettive società, risulterebbe erroneamente indicato dall’arbitro nel referto di gara”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata al soggetto interessato, e preso atto che questi, successivamente, faceva pervenire una propria memoria difensiva la quale, però, non conteneva elementi idonei a poter supportare una situazione dei fatti in parola diversa rispetto alla realtà di quanto accaduto; Ritenuto che nel corso del procedimento sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare rilevanza dimostrativa i seguenti sotto riportati:

copia con allegati della nota trasmessa dalla Segreteria del C. R. Lazio; verbali delle audizioni rese dai tesserati di entrambe le società; verbale di audizione del Sig. Tagliaferri, Delegato provinciale di Frosinone; Ritenuto che, in relazione a quanto sopra, è emerso che il direttore ebbe ad annotare sul proprio rapporto il risultato finale dell’incontro in argomento di 4 a 4, in luogo di 4 a 5, quale effettivamente maturato e conseguito sul campo di gioco; Ritenuto che la condotta dell’Arbitro, Sig. Fabio Gennaro si appalesi di particolare gravità, contraria ai principi di lealtà sportiva a cui tutti gli associati A.I.A. debbono mantenersi ed evitare, in tal modo, situazioni che possano determinare, come nel caso di specie, un risultato non veritiero rispetto all’andamento della gara. Ritenuto, inoltre, che l’Arbitro, in sede di audizione ha rivendicato la bontà del proprio operato, confermando il risultato della gara in 4 a 4, contrariamente a quanto riferito dai tesserati delle due squadre e a quanto riportato dagli Organi di stampa; Osservato che se è pur vero che al rapporto arbitrale è attribuito il valore di fonte privilegiata, con la conseguenza di dover riconoscere piena efficacia probatoria a tutto quanto in esso contenuto, il C.O.N.I. Collegio di Garanzia Sportiva Sez. Unite, decisione n.46 del 22/06/2017 ha affermato che “………la piena efficacia probatoria del rapporto arbitrale può venir meno allorché sussistono differenti elementi di prova atti a contrastare le dichiarazioni dell’arbitro”. La Procura, affermando tale principio al caso di specie, risulta evidente che le dichiarazioni rese dai diversi tesserati ascoltati, nel corso dell’attività di indagine, appaiono idonee a confutare quanto emergente dal referto arbitrale che indica il risultato di 4 a 4 anziché di quello effettivo di 4 a 5. Ed è per tale motivo che la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabio Gennaro, all’epoca dei fatti tesserato A.I.A. della sezione di Latina, per rispondere della violazione regolamentare dell’art.1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.40, commi 1 e 3 lett.H del vigente regolamento A.I.A.. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Avagliano, mentre per i deferiti è presente l’Arbitro Fabio Gennaro, assistito dall’Avv. Giovanni Sillitti. Preliminarmente la Procura Federale comunica di aver raggiunto l’accordo di patteggiamento con il deferito, Sig. Fabio Gennaro, ritenendo di poter applicare allo stesso i benefici di cui all’art. 23 del C.G.S., e pertanto proponeva di sanzionare in maniera ridotta lo stesso, nel modo seguente: - Gennaro Fabio, sanzione iniziale di 90 (novanta) giorni di inibizione, ridotta di 30 (trenta) giorni; - Gennaro Fabio, sanzione ridotta finale di 60 (sessanta) giorni di inibizione. Questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando questioni preliminari o pregiudiziali, né avendo obiezioni da fare, ritiene congrua la sanzione proposta dalla Procura e, pertanto DELIBERA Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni regolarmente a lui ascritte e, per l’effetto, di comminare la seguente sanzione: - Gennaro Fabio, sanzione di 60 (sessanta) giorni di inibizione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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