C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 445 del 31/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE CRISTIAN FAMOSO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD FOOTBALL CLUB SUPINO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 E ART.5, COMMA 2 DEL C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO TESSERATO

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE CRISTIAN FAMOSO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD FOOTBALL CLUB SUPINO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 E ART.5, COMMA 2 DEL C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO TESSERATO

 

Il procuratore federale interregionale, visti gli atti del procedimento disciplinare avente per oggetto “condotta del calciatore Cristian Famoso, tesserato per la società ASD Football Club Supino, che ha mandato messaggi lesivi della reputazione della classe arbitrale, sia sulla pagina ufficiale Facebook della sezione A.I.A. di Aprilia, sia su quella del profilo personale di un associato di tale sezione“; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificate ai soggetti interessati e preso atto che successivamente questi non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive, né hanno richiesto di essere sentiti; la Procura ha avviato le proprie indagini, a seguito della nota, con relativi allegati, inviata dal Presidente della Sezione A.I.A. di Aprilia, pervenuta in data 15 febbraio 2019. La Procura ha accertato che il calciatore in riferimento, tesserato per la società Football Club Supino, a margine ed in sede di commento di quanto accaduto in occasione della gara di Seconda Categoria Football Club Supino/Trivigliano del 10 febbraio 2019, ha gravemente leso l’onore ed il decoro e prestigio dell’arbitro della gara in questione, Sig. Alessandro Di Luzio della sezione A.I.A. di Aprilia ed in generale quella propria della istituzione arbitrale nel complesso. Ha, in più occasioni, rivolto al direttore di gara, con l’utilizzo del network “Facebook” espressioni reiterate gravemente irriguardose ed offensive quali ( ………si rischia di incappare in episodi che poi fanno fermare il dilettantismo la domenica ……..complimenti vivissimi, mi vergognerei per quello che hai combinato domenica …..ti ho anche detto che facevi schifo ………in altre parti sicuramente ti avrebbero gonfiato………… ). Ciò premesso la Procura ha ritenuto che nel caso in esame risulta certamente integrata la fattispecie disciplinare, in quanto le anzidette espressioni utilizzate dal calciatore sono tali da ledere direttamente il prestigio ed il decoro della classe arbitrale, e che risultano travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, che non può sconfinare nella denigrazione per colpire la reputazione di altri, ma si può manifestare attraverso espressioni pacate e comunque non offensive. Ed è per tali considerazioni che la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Cristian Famoso e la società ASD Football Club Supino, per le violazioni a loro ascritte ed indicate in epigrafe. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 maggio 2019, è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente l’Avvocato difensore della società ASD Football Club Supino e dello stesso calciatore Cristian Famoso. Preliminarmente la Procura Federale comunica di aver raggiunto l’accordo di patteggiamento con le parti deferite, ASD Football Club Supino e Cristian Famoso, ritenendo di poter applicare alle stesse i benefici di cui all’art. 23 del C.G.S., e pertanto proponeva le seguenti sanzioni ridotte finali: - A.S.D. Football Club Supino, ammenda di Euro 400,00; - Cristian Famoso, squalifica per n°6 (sei) gare. Questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando questioni preliminari o pregiudiziali, né avendo obiezioni da fare, ritiene congrua la sanzione proposta dalla Procura e, pertanto DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - A.S.D. Football Club Supino, ammenda di Euro 400,00; - Cristian Famoso, squalifica per n°6 (sei) gare. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

 

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