C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 445 del 31/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARINI DAVIDE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. ED A CARICO DEL SIG. BARCA GIAMPAOLO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI DI CUI SOPRA E DELL’ART.61 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO SECCAFIEN, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 E 6 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARINI DAVIDE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. ED A CARICO DEL SIG. BARCA GIAMPAOLO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI DI CUI SOPRA E DELL’ART.61 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO SECCAFIEN, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA1, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 E 6 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi alla segnalazione del Giudice Sportivo del C. R. Lazio, inoltrata alla Procura Federale relativamente alla gara del Campionato di Seconda Categoria, Doganella Calcio/Nuovo Latina Isonzo del 7 ottobre 2018, in cui affermava che il calciatore della squadra ospite Matteo Seccafien partecipava in posizione irregolare in quanto squalificato per una ulteriore gara, come da decisione pubblicata sul C.U. n.149 del 15/11/2018. La Procura Federale effettuava gli opportuni accertamenti in ordine a quanto segnalato e riscontrava che il calciatore in questione, della società Nuovo Latina Isonzo, veniva squalificato per 3 gare con il C.U. n.408 del 10 maggio 2018, di cui 2 giornate per espulsione diretta ed 1 giornata per recidività in ammonizione, in riferimento all’incontro Atletico Itri/Sa.Ma.Gor. del 6 maggio 2018 (Campionato di Prima Categoria, dove partecipava nelle fila della Società Sa.Ma.Gor.). Il predetto calciatore scontava le 2 giornate di squalifica negli incontri della 14^ e 15 ^ giornata della stagione sportiva 2017/2018 e avrebbe dovuto scontare la terza giornata di squalifica, nella prima giornata del nuovo campionato della stagione sportiva 2018/2019, nella nuova società di appartenenza, nello specifico la A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, che veniva disputata il 30 settembre 2018, a cui prendeva parte senza averne titolo. La società Doganella Calcio, rendendosi conto di tale situazione proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, evidenziando la irregolare partecipazione del calciatore Matteo Seccafien all’incontro del 7 ottobre 2018, contro la stessa Nuovo Latina Isonzo, con accoglimento da parte del Giudice del reclamo proposto. Da quanto sopra esposto, la Procura ha potuto verificare la fondatezza di quanto rilevato dal Giudice Sportivo del C. R. Lazio e, di conseguenza, accertava i seguenti comportamenti: Sig. Marini Davide, Presidente e Rappresentante Legale della Società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, responsabile delle violazioni regolamentari di cui all’oggetto, per aver consentito l’utilizzo del calciatore Matteo Seccafien, pur sapendolo in posizione irregolare, nella gara contro la società Doganella Calcio del Campionato di Seconda Categoria del 7 ottobre 2018. Sig. Barca Giampaolo, dirigente accompagnatore ufficiale per aver sottoscritto ed attestato, contrariamente a quanto stabilito dalle norme regolamentari, la regolarità di partecipazione di tutti i calciatori indicati in distinta nella gara del 7 ottobre 2018. Il calciatore Matteo Seccafien, per aver disatteso il contenuto della norma che stabilisce la non partecipazione a gare di calciatori squalificati. Ed è per tutti questi motivi che la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione a questo Tribunale Federale Territoriale. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale per il giorno 30 maggio 2019, era presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino, mentre per i deferiti era presente l’Avvocato difensore. Preliminarmente, la Procura Federale ed il deferito Marini Davide, in proprio e nella qualità di Presidente della Società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, rappresentato con procura speciale dal proprio difensore, raggiungevano accordo di patteggiamento ex art.23 del C.G.S. che il Tribunale Federale Territoriale riteneva congruo rispetto all’addebito, con la precisazione che la penalizzazione in classifica dovrà essere scontata nella Stagione Sportiva 2019/2020 poiché in quella corrente si palesa inefficace, ai sensi dell’art.18 punto G del C.G.S..

Va invece dichiarato inammissibile l’accordo raggiunto dal medesimo procuratore speciale nell’interesse dei Sigg. Barca Giampaolo e Seccafien Matteo, in quanto lo stesso procuratore è risultato privo di mandato. Il Tribunale Federale Territoriale quindi, ritenuti i fatti di cui al deferimento provati documentalmente, irroga ai tesserati Barca Giampaolo l’inibizione per n°30 giorni ed al calciatore Seccafien Matteo la squalifica per n°1 gara, conformemente a quanto richiesto dall’Organo requirente. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l’effetto, di applicare ex art.23 del C.G.S. al Sig. Marini Davide, Presidente della Società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, la sanzione finale di n°40 giorni di inibizione ed alla Società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo n°1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2019/2020 ed Euro 100,00 di ammenda. Dichiara, altresì, accertata la responsabilità per le incolpazioni rispettivamente loro ascritte dei tesserati Barca Giampaolo e Seccafien Matteo, irrogando rispettivamente al Sig. Barca Giampaolo la sanzione di n°30 giorni di inibizione ed al Sig. Seccafien Matteo la squalifica per n°1 gara. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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