C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 459 del 14/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FAUSTO PAVIA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA USD ARNARA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART.61, COMMI 1 E 5 ED A CARICO DEL SIG. TESTA GIANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 E 6 DEL C.G.S., ED A CARICO DELLA U.S.D. ARNARA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FAUSTO PAVIA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA USD ARNARA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART.61, COMMI 1 E 5 ED A CARICO DEL SIG. TESTA GIANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 E 6 DEL C.G.S., ED A CARICO DELLA U.S.D. ARNARA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

La Procura Federale, a seguito degli accertamenti effettuati in conseguenza della segnalazione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Lazio, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Gianni Testa, tesserato per la società U.S.D. Arnara, per aver partecipato alle gare di Coppa Lazio di Seconda Categoria contro l’A.S.D. Circeo FC del 16 e 22 settembre 2018, senza averne titolo in quanto squalificato. Deferiva, altresì, il sig. Pavia Fausto, per aver consentito, nella qualità di Presidente, l’utilizzo del calciatore Testa alle due gare, nonché nella qualità di dirigente accompagnatore per aver sottoscritto le relative distinte di gara, nonché la società U.S.D. Arnara per responsabilità diretta ed oggettiva.

All’udienza del 13/06/2019, erano presenti per la Procura Federale l’Avv. Bevivino ed il sig. Pavia Fausto personalmente ed in rappresentanza della società, nonché il legale difensore in rappresentanza del sig. Testa Gianni. Le parti deducevano di aver raggiunto accordo ex art.23 del C.G.S.. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che risulta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, dichiara efficace l’accordo e, pertanto DELIBERA Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni ascritte e di applicare le seguenti sanzioni finali, ai sensi dell’art.23 del C.G.S.: Pavia Fausto, inibizione di giorni 40; Testa Gianni, squalifica di gare 2, da scontare in Coppa; USD Arnara, ammenda di Euro 600,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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