C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 469 del 21/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI MUSOLINO MARINO, ZANELLA MASSIMO E FEDERICO BRUNO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE, DIRIGENTE E CONSULENTE/COLLABORATORE DELLA SOCIETÁ ASD LATINA S. SERMONETA FC, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED AL 2.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02/07/2018, IL PRIMO ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART.10, COMMA 1, DEL C.G.S. ED IL TERZO ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART.5 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI MUSOLINO MARINO, ZANELLA MASSIMO E FEDERICO BRUNO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE, DIRIGENTE E CONSULENTE/COLLABORATORE DELLA SOCIETÁ ASD LATINA S. SERMONETA FC, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED AL 2.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02/07/2018, IL PRIMO ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART.10, COMMA 1, DEL C.G.S. ED IL TERZO ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART.5 DEL C.G.S..

 

Il presente procedimento disciplinare trae origine da una segnalazione del Comitato Regionale Lazio il quale, a seguito di un rapporto di due collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico presso la Delegazione Provinciale di Latina, e da un articolo di stampa “Tutto Calcio Pontino”, denunciava che, in data 10/07/2018, presso il campo sportivo di Latina Scalo, la Soc. Asd Latina S. Sermoneta Fc, aveva organizzato ed effettuato un provino di giovani calciatori, in assenza della prescritta autorizzazione federale. Nel corso delle indagini sono state acquisite, tra le altre, le deposizioni, all’epoca dei fatti, del Presidente della Asd Latina S. Sermoneta Fc, del dirigente e del consulente/collaboratore della suddetta Società, rispettivamente, Sigg.ri Marino Musolino, Massimo Zanella e Bruno Federico.

Dalla complessiva attività istruttoria emergeva che quest’ultimo, non tesserato, ma certamente inquadrabile tra i soggetti di cui all’art.1 bis, comma 5 del CGS, quale consulente/collaboratore della Asd Latina S. Sermoneta Fc, aveva organizzato e poi effettuato in data 10/07/2018, di concerto con il Presidente Musolino e con il dirigente Zanella, un raduno di giovani calciatori, presso il campo sportivo comunale di Latina Scalo, in assenza della prevista autorizzazione federale. Tutto ciò premesso, la Procura Federale DEFERIVA il Sig. Musolino Marino, Presidente della Asd Latina S. Sermoneta Fc, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., e art. 10 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e al 2.6 del C.U. n. 1 del 02/07/2018; il Sig. Zanella Massimo, dirigente della Asd Latina S. Sermoneta Fc, per violazione dell’art. 1 bis comma 1, del CGS in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al 2.6 del C.U. n. 1 del 02/07/2018; il Sig. Federico Bruno, consulente/collaboratore della Asd Latina S. Sermoneta Fc, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. e 5 C.G.S., in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al 2.6 del C.U. n. 1 del 02/07/2018. All’udienza fissata, le parti deferite non si presentavano, né facevano pervenire alcuna memoria difensiva. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva chiedendo il riconoscimento della responsabilità dei deferiti e per l’effetto la condanna per il Sig. Marino Musolino a 3 mesi di inibizione, per il Sig. Massimo Zanella a 2 mesi di inibizione, per il Sig. Bruno Federico a 4 mesi di inibizione e per la Asd Latina S. Sermoneta Fc, al pagamento di euro 600,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento accertava la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, desumibile, tra l’altro, dalle dichiarazioni confessorie rilasciate alla Procura, dai predetti soggetti e pertanto DELIBERA Di comminare le seguenti sanzioni per parametrarle a quelle irrogate in casi analoghi: Marino Musolino inibizione di mesi 2 (due); Zanella Massimo inibizione di mesi 1 (uno); Federico Bruno inibizione di mesi 3 (tre); Asd Latina S. Sermoneta Fc ammenda di euro 400,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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