C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 469 del 21/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ARIOSTO PASQUAZI, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO DI CUI ALL’ART.1 BIS, COMMA 5 DEL C.G.S. IN FAVORE DELLA SOC. A.S.D. U.S. CAVESE 1919, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 E COMMA 3, A CARICO DEL SIG. LUCA CELLETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. A.S.D. U.S. CAVESE 1919, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 3 E COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.14, COMMA 1 C.G.S. E A CARICO DEL SIG. PIETRO CERCI, ATTUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÁ A.S.D. U.S. CAVESE 1919, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 3 C.G.S., NONCHÉ LA SOCIETÁ A.S.D. U.S. CAVESE 1919 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ARIOSTO PASQUAZI, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO DI CUI ALL’ART.1 BIS, COMMA 5 DEL C.G.S. IN FAVORE DELLA SOC. A.S.D. U.S. CAVESE 1919, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 E COMMA 3, A CARICO DEL SIG. LUCA CELLETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. A.S.D. U.S. CAVESE 1919, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 3 E COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.14, COMMA 1 C.G.S. E A CARICO DEL SIG. PIETRO CERCI, ATTUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETÁ A.S.D. U.S. CAVESE 1919, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 3 C.G.S., NONCHÉ LA SOCIETÁ A.S.D. U.S. CAVESE 1919 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA.

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della ricezione di una nota da parte del C.R. Lazio con cui veniva trasmessa la segnalazione, da parte del direttore editoriale della Gazzetta Regionale, di fatti accaduti al termine della partita ASD Cavese – ASD Città di Anagni del 15.4.18 con potenziale rilevanza disciplinare. Secondo la ricostruzione di fatti operata dalla Procura Federale, il sig. Ariosto Pasquazi, al termine di detta partita cui aveva assistito da spettatore, avrebbe tentato di far allontanare dalla rete divisoria alcuni giocatori della compagine avversaria, festanti per la vittoria vicino i propri sostenitori, percuotendo la recinzione con calci e pugni, tentando altresì di dare una manata al volto del calciatore avversario Franesco Cardinali attraverso la rete. Egli, poi, si portava all’interno degli spogliatoi ingiuriando e minacciando i giocatori avversari tanto da far intervenire le Forze dell’Ordine e da vedersi comminato Daspo per due anni dalle Autorità di Polizia. Il medesimo Pasquazi, pur non risultando nell’organigramma societario, avrebbe svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, risultando nell’organigramma societario addirittura Presidente della ASD Cavese. Sempre al termine del suindicato incontro, secondo l’Organo inquirente, il sig. Luca Celletti, all’epoca effettivo presidente della ASD Cavese, avrebbe rivolto nei confronti del sig. Francesco Mancin, collaboratore della Gazzetta Regionale, frasi gravemente minacciose ed ingiuriose, tanto da costringerlo a terminare la ripresa video che stava effettuando e a uscire velocemente dalla tribuna, ove si svolgeva un comportamento aggressivo e violento dei sostenitori della Cavese nei confronti dei tifosi della ASD Città di Anagni, per i quali ne deve rispondere anche il presidente pro tempore per il principio di rappresentazione organica di questi con la società. Infine, la Procura Federale riferisce che entrambi i suddetti i deferiti, nonché l’attuale presidente della ASD Cavese, non si siano presentati all’audizione dinanzi la Procura benché regolarmente convocati. Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Ariosto Pasquazi, quale soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, C.G.S., per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e comma 3, il sig. Luca Celletti per violazione dell’art. 1 bis, comma 3 e comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 14, comma 1 C.G.S. e il sig. Pietro Cerci per violazione dell’art. 1 bis, comma 3 C.G.S., nonché la soc. A.S.D. U.S. Cavese 1919 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva di cui all’art. 4, comma 1 e 2 C.G.S. All’udienza del 13.6.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Ariosto Pasquazi fosse sanzionato con due anni di inibizione, il sig. Luca Celletti con nove mesi di inibizione, il sig. Pietro Cerci con un mese di inibizione e la società A.S.D. U.S. Cavese 1919 con ammenda di € 1.500,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati, seppur vada parametrata la loro gravità al loro effettivo svolgimento. Le condotte dei sigg. Ariosto Pasquazi e Luca Celletti, infatti, sono state acclarate grazie alle concordi dichiarazioni dei soggetti presenti agli eventi, nonché dalla ripresa video versata in atti. Il tentativo del Pasquazi di colpire il Cardinali, tuttavia, non appare potenzialmente foriero di gravi conseguenze, stante la presenza della rete di recinzione e la mancata qualificazione del fatto come aggressione da parte della persona offesa. Parimenti, grazie all’istruttoria, è stato accertato che il presunto sostenitore recatosi negli spogliatoi a fine gara fosse proprio il Pasquazi: per tale violazione la società ASD Cavese risulta essere peraltro già stata sanzionata con ammenda comminata dal Giudice Sportivo, pertanto detta violazione non deve essere computata a titolo di responsabilità oggettiva per la società, stante il principio del ne bis in idem per altro correttamente richiamato dalla Procura Federale. Ampiamente dimostrata da documenti e dichiarazioni è la qualificazione di Ariosto Pasquazi come soggetto svolgente attività rilevante a favore della ASD Cavese. Non appare, invece, corretta l’ascrivibilità a titolo di responsabilità personale del Presidente di fatti commessi da sostenitori della propria società per cui solo la società è chiamata a risponderne, a meno di deduzioni e prove circa condotte istigatorie od omissive, che però mancano del tutto nel caso di specie. Parimenti, risulta per tabulas la mancata presentazione dei deferiti dinanzi la Procura Federale, senza che fosse fornita alcuna giustificazione alla propria assenza, disattendendo un preciso dovere di collaborazione con la Giustizia Sportiva. Per quanto attiene le sanzioni da irrogare, ad eccezione di quelle relative alla sola violazione dell’art. 1 bis, comma 3 C.G.S., il Tribunale ritiene che esse debbano essere quantificate in misura minore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, parametrando le stesse all’effettiva gravità dei fatti e alla riferibilità o meno delle violazioni ai soggetti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Ariosto Pasquazi alla sanzione di mesi nove (9) di inibizione, il sig. Luca Celletti alla sanzione di mesi quattro (4) di inibizione, il sig. Pietro Cerci alla sanzione di mesi uno (1) di inibizione e la Società A.S.D. U.S. Cavese 1919 alla sanzione di € 800,00 di ammenda, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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