C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 469 del 21/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRKO MAURA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LE PALME SSD A R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S., ED A CARICO DEI SIGG.RI DAVIDE MOSTARDA E PIETRO MENCAGLIA, DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELLE SUDDETTE NORME E DELL’ART.61 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL CALCIATORE MARCO SALVATORI, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART.22, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ LE PALME SSD A R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRKO MAURA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LE PALME SSD A R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S., ED A CARICO DEI SIGG.RI DAVIDE MOSTARDA E PIETRO MENCAGLIA, DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELLE SUDDETTE NORME E DELL’ART.61 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL CALCIATORE MARCO SALVATORI, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART.22, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ LE PALME SSD A R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “condotta del calciatore Marco Salvatori, il quale prendeva parte tra le fila della società Le Palme SSD A R.L., in posizione irregolare in quanto squalificato“. Tutto nasce dall’esposto presentato dall’ASD Futsal Academy in data 29 maggio 2018 alla Procura Federale in cui faceva presente: il contenuto del C.U. n.64 del 17 gennaio 2018 della Delegazione Provinciale di Roma, in cui si dava atto che la partita Le Palme Ca5 – Acilia Calcio a 5 del 13/01/2018 non veniva disputata per assenza dell’arbitro designato, ed il relativo recupero veniva fissato, con il C.U. n.117 del 3 aprile 2018, per il giorno 10 aprile 2018; con il C.U. n.118 del 4 aprile 2018, il Giudice Sportivo sanzionava per 2 gare il calciatore Marco Salvatori, della società Le Palme SSD A R.L., e che lo stesso avrebbe dovuto scontarle nella gara del 7 aprile con l’Atletico Tormarancio, e nella gara del 10 aprile con l’Acilia Calcio a 5; con il C.U. n.132 del 20 aprile 2018, il G.S. infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara all’Acilia Calcio a 5 per non essersi presentata alla gara del 10 aprile 2018 contro la squadra Le Palme SSD A R.L.; dagli atti di gara è risultato che il calciatore in argomento scontava la prima giornata di squalifica nella gara del 7 aprile, mentre non poteva scontare la seconda in quanto la società Acilia Calcio a 5 non si presentava al campo di gioco; la società Futsal Academy presentava ricorso al Giudice Sportivo in quanto aveva partecipato, nelle fila della società Le Palme, nella gara del 14 aprile 2018, il calciatore Marco Salvatori, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato la seconda giornata di squalifica. Il ricorso veniva accolto e veniva inflitta al calciatore una ulteriore giornata di squalifica. È risultato che il citato calciatore partecipava illegittimamente, in quanto squalificato, alle gare del 21 aprile contro la società del Santa Marinella, del 28 aprile contro l’Acilia Calcio a 5 e del 5 maggio contro la Vis Subiaco. La Procura, ritenuto che dall’attività di indagine espletata è risultato che i fatti sopra riportati corrispondono a quanto effettivamente verificatosi, ponendo in evidenza i comportamenti posti in essere: dal Presidente della società SSD A R.L. Le Palme, sig. Mirko Maura, per aver consentito l’utilizzo del calciatore Marco Salvatori, sapendolo in posizione irregolare in quanto squalificato, nelle tre gare, esattamente del 21 e 28 aprile e 5 maggio 2018. dal dirigente accompagnatore Davide Mostarda e Pietro Mencaglia, per aver, il primo sottoscritto le distinte di gara del 21 e 28 aprile ed il secondo la distinta del 5 maggio 2018, in cui attestavano la regolarità di partecipazione di tutti i calciatori indicati nelle distinte. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, inviata ai soggetti interessati in data 10/12/2018 e dagli stessi regolarmente ricevuta. Preso atto che le parti sottoposte a provvedimento disciplinare hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni, ai sensi dell’art.32 sexies del C.G.S., a cui la Procura ha fornito il proprio consenso e che, la Procura Generale dello Sport con nota del 29/01/2019 non ha avuto motivi di rilievo.

Considerato che, il Presidente Federale non ha fornito osservazioni in relazione al raggiungimento dell’accordo tra le parti e la Procura Federale. Tenuto conto che, con il comunicato ufficiale 214/A del 19/04/2019, il Presidente Federale, a seguito del mancato versamento, nel termine previsto, dell’ammenda da parte della società, ha considerato risolto il predetto accordo. Per tutte le motivazioni sopra riportate, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe, per le violazioni regolamentari a loro ascritte, e precisamente al Presidente della società SSD A R.L. Le Palme, sig. Mirko Maura ed ai dirigenti accompagnatori Davide Mostarda e Pietro Mencaglia ed al calciatore Marco Salvatori ed alla società SSD A R.L. Le Palme, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta per il giorno 20 giugno 2019 è presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura insiste nell’atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni: Maura Mirko, Presidente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 3 di inibizione; Mostarda Davide, dirigente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 2 di inibizione, Mencaglia Pietro, dirigente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 1 di inibizione; Salvatori Marco, squalifica per 4 gare. Questo Tribunale Federale Territoriale, valutata nel complesso la situazione di cui sopra, accertata dagli atti la partecipazione del calciatore alle gare segnalate, non può che concordare con quanto proposto dalla Procura, ritenendo le sanzioni congrue. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, infliggendo le seguenti sanzioni: Maura Mirko, Presidente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 3 di inibizione; Mostarda Davide, dirigente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 2 di inibizione, Mencaglia Pietro, dirigente società SSD A R.L. Le Palme, mesi 1 di inibizione; Salvatori Marco, squalifica per 4 gare. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it