C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 25/10/2019 – Delibera – 1) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. PANTANELLO ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÁ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 LND DEL 3/10/2019 (Gara: COLLE DI FUORI – PANTANELLO ANAGNI del 25/09/2019 – Coppa Regione Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.103 dell’11/10/2019

  1. RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. PANTANELLO ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÁ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 LND DEL 3/10/2019 (Gara: COLLE DI FUORI – PANTANELLO ANAGNI del 25/09/2019 – Coppa Regione Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.103 dell’11/10/2019

La società reclamante si duole della decisione del competente Giudice Sportivo che, in sede di reclamo di primo grado, ha giudicato il gravame inammissibile in quanto pervenuto oltre i termini perentori, così come stabiliti nei procedimenti d’urgenza. Il Giudice ha, infatti, rilevato che il reclamo risultato inoltrato a mezzo PEC alle ore 18,00 del giorno successivo alla gara, ben oltre il termine delle ore 12,00 stabilito dalla procedura applicabile al caso. La reclamante in queta sede eccepisce che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un errore in quanto il reclamo era stato inoltrato con lettera raccomandata alle ore 10,39, orario ricavabile dal timbro posta, e quindi ben prima dello spirare del termine. Il reclamo è infondato in quanto il procedimento, in caso di abbreviazione dei termini, prevede che il reclamo deve essere depositato presso la segreteria del Giudice Sportivo entro le ore 12 e va inoltrato entro lo stesso termine alla società avversaria (cfr. com. uff. 66/a F.I.G.C. del 9-8- 2019) non essendo invece consentito l’inoltro a mezzo di raccomandata al Giudice Sportivo.

Del resto è di solare evidenza che affidare l’effettiva conoscenza del ricorso da parte del giudicante ai tempi incerti e non sempre brevi del servizio postale vanificherebbe lo spirito della norma che è quello di scansionare tempi rapidissimi entro cui deve giungersi alla decisione. La decisione impugnata è quindi del tutto corretta ed aderente alle norme citate ed il reclamo va respinto. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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