C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 25/10/2019 – Delibera – 1) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. EUR MASSIMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BLASIMME MATTEO FINO AL 17/10/2019 E DELL’ALLENATORE MINICUCCI PAOLO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.32 C5 DEL 2/10/2019 (Gara: EUR MASSIMO – REAL FIUMICINO del 28/09/2019 – Calcio a 5 Serie C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.103 dell’11/10/2019

 

  1. RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. EUR MASSIMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BLASIMME MATTEO FINO AL 17/10/2019 E DELL’ALLENATORE MINICUCCI PAOLO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.32 C5 DEL 2/10/2019 (Gara: EUR MASSIMO – REAL FIUMICINO del 28/09/2019 – Calcio a 5 Serie C1)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.103 dell’11/10/2019

La reclamante ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo che ha comminato all’allenatore Blasimme Matteo la squalifica sino al 17-10-2019 ed al dirigente Minicucci la squalifica per due gare. Preliminarmente, va rilevato che le decisioni in questione sono state pubblicate sul comunicato ufficiale n. 32 del 2/10/2019, e quindi sono inferiori ad un mese e, stante la formulazione attuale dell’articolo 137 del codice di Giustizia Sportiva, non sono reclamabili. Il reclamo va quindi dichiarato inammissibile. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

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