C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 08/11/2019 – Delibera – 1) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ ADPOL. G. CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GALMAZZI MARCO FINO AL 25/10/2019, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.42 SGS DEL 10/10/2019 (Gara: G. CASTELLO – ITRI CALCIO SSD ARL del 6/10/2019 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

 

  1. RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ ADPOL. G. CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GALMAZZI MARCO FINO AL 25/10/2019, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.42 SGS DEL 10/10/2019 (Gara: G. CASTELLO – ITRI CALCIO SSD ARL del 6/10/2019 – Campionato Under 17 Regionale)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società A.S.D. G.Castello, con il quale chiedeva il ripristino del risultato acquisito sul campo per non aver commesso il fatto, in quanto, il giocatore Boukhraz Adam, a loro dire, era in posizione regolare di tesseramento, in occasione della gara, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 75 LND del 20 giugno 2018, relativamente all’applicazione L.12 del 20 gennaio 2016 – Ius Soli Sportivo; chiedeva altresì, la società, l’annullamento della squalifica inflitta dal Giudice sportivo a carico del proprio dirigente Galmazzi Marco, fino al 25/10/2019. Analizzati gli atti di gara, nonché la circolare sopra citata, si evince che il giocatore Boukhraz Adam, per poter essere considerato a tutti gli effetti tesserato per la società ricorrente, e quindi per poter prendere parte alle gare, doveva prima ricevere l’autorizzazione dell’Ufficio tesseramenti competente.

Non avendo ricevuto tale autorizzazione al giorno della gara, lo stesso non poteva essere considerato tesserato per la società G. Castello e, dunque, non avrebbe dovuto prendere parte alla gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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