C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 161 del 22/11/2019 – Delibera – 1) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PECORELLA ANGELO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.13 C5 DEL 23/10/2019 (Gara: REAL ROMA SUD – COLLI ALBANI CALCIO A 5 del 18/10/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

  1. RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PECORELLA ANGELO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.13 C5 DEL 23/10/2019 (Gara: REAL ROMA SUD – COLLI ALBANI CALCIO A 5 del 18/10/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.140 dell’8/11/2019 La A.S.D. Colli Albani ha inoltrato reclamo con raccomandata a/r del 25-10-2019 avverso la decisione in epigrafe. Il reclamo è però inammissibile. L’articolo 76 del novellato Codice di Giustizia Sportiva prevede al comma 2 che il reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale debba essere preceduto nel termine di due giorni da un preannuncio inoltrato a mezzo di posta elettronica certificata, unitamente al contributo, alla segreteria della Corte, adempimento che non è stato effettuato dalla reclamante. Né, la circostanza che il reclamo sia stato inoltrato entro il termine di due giorni dalla decisione impugnata può valere a sanare l’omissione, in quanto l’atto difetta di forma specificatamente prevista, cioè la posta elettronica certificata, che non può essere sostituita dalla raccomandata ordinaria che, a differenza della prima, non consente la contemporaneità tra invio e ricezione dell’atto (quale ad esempio il telefax che può considerarsi mezzo equipollente alla PEC). La norma nel prevedere tale nuovo adempimento ha voluto proprio evitare che il tempo intercorrente tra la decisione di primo e l’eventuale cognizione da parte dell’Organo di Appello della pendenza del gravame risultasse indeterminato, a causa dell’indeterminatezza dei tempi del recapito della corrispondenza, consentendo quindi l’immediata percezione dell’intenzione delle parti di proporre appello. Nella specie, quindi, l’invio dell’appello nel termine previsto per il preannuncio, non sana l’omissione in quanto la trasmissione è avvenuta a mezzo posta ordinaria e quindi l’Organo adito ha avuto cognizione del gravame ben oltre il termine di due giorni previsto dalla nuova normativa. L’appello va quindi dichiarato inammissibile per vizio di forma con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 76, comma 2 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

 

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