C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 29/11/2019 – Delibera – 12) RECLAMO PROMOSSO DALLA CALCIATRICE BISCHI ELEONORA (POL. REAL TOR SAPIENZA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 C5 DEL 6/11/2019 (Gara: TORRENOVA F.C. – REAL TOR SAPIENZA del 2/11/2019 – Campionato C5 Femminile Serie C)

 

12) RECLAMO PROMOSSO DALLA CALCIATRICE BISCHI ELEONORA (POL. REAL TOR SAPIENZA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.83 C5 DEL 6/11/2019 (Gara: TORRENOVA F.C. – REAL TOR SAPIENZA del 2/11/2019 – Campionato C5 Femminile Serie C)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.148 del 15/11/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: La reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce di una più approfondita valutazione dei fatti. Esaminati gli occorsi così come descritti nel rapporto arbitrale, questa Corte ritiene che il comportamento della calciatrice Bischi vada ricondotto ad un atteggiamento di veemente protesta, manifestato con espressioni offensive e minacciose, nonché con gesti invasivi, ma senza alcun intento di violenza. Per tale motivo la sanzione potrà quindi essere parzialmente ridotta. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico di Bischi Eleonora a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.

 

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