C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 29/11/2019 – Delibera – 17) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI FONDI C. A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUZZESE ANDREA PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 C5 DELL’8/11/2019 (Gara: CITTA DI ANZIO – CITTA DI FONDI C. A 5 del 2/11/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

17) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI FONDI C. A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUZZESE ANDREA PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 C5 DELL’8/11/2019 (Gara: CITTA DI ANZIO – CITTA DI FONDI C. A 5 del 2/11/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con cui la società Città di Fondi C. a 5 reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado, con il Comunicato Ufficiale n. 90 dell’8.11.2019; esaminati gli atti ufficiali. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità dell’odierno reclamo, in quanto non preceduto dal cd. preannuncio di reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del C.G.S.. Il reclamo di che trattasi risulta, infatti, essere stato trasmesso a mezzo PEC il 12.11.2019, senza l’osservanza di quanto previsto dalla sopra citata norma, la quale, al secondo comma, prevede: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”; tale omissione comporta, quindi, l’inammissibilità del proposto reclamo. Quanto sopra rilevato assorbe l’esame di ogni altra questione dedotta nel ricorso. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 76 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

 

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