C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 29/11/2019 – Delibera – 20) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. REAL LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MATTEO DANIELE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019 (Gara: HERMADA – REAL LATINA del 27/10/2019 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019
20) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. REAL LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MATTEO DANIELE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019 (Gara: HERMADA – REAL LATINA del 27/10/2019 – Campionato Prima Categoria)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, la condotta del calciatore Di Matteo Daniele nei confronti dell’Arbitro può ricondursi ad un comportamento ingiurioso e reiterato, ma del tutto privo di ogni intento di natura minacciosa o violenta; che, per tale motivo, pur censurandosi detto comportamento del giocatore, e tenutosi, altresì, conto delle espressioni irriguardose rivolte nei confronti dell’Arbitro, la sanzione può essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Matteo Daniele a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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