C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 185 del 06/12/2019 – Delibera – 15) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CAMPUS EUR 1960 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GEMINIANI GABRIELE PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NOTO FEDERICO E RANUCCI LUCA PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 6/11/2019 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – FORMIA CALCIO A.S.D. del 3/11/2019 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019
15) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CAMPUS EUR 1960 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GEMINIANI GABRIELE PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NOTO FEDERICO E RANUCCI LUCA PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 6/11/2019 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – FORMIA CALCIO A.S.D. del 3/11/2019 – Campionato Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe presentato dalla società A.S.D. Campus Eur 1960, con il quale chiedeva la riduzione della squalifica di giornate 1 ai calciatori Noto e Ranucci nonché all’allenatore Giminiani, nonché la riduzione dell’ammenda. Esaminati gli atti ufficiali si precisa che, relativamente alle squalifiche dei tesserati, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S., il reclamo è inammissibile. Mentre, relativamente all’ammenda nei confronti della società, esaminati gli atti, pur nella reiterazione degli atteggiamenti di accesa protesta da parte del pubblico, ovviamente da censurare adeguatamente, va rilevato che né gli Ufficiali di gara, né i calciatori sono stati colpiti od hanno subito altre conseguenze, e quindi si può addivenire ad una riduzione della sanzione nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dell’allenatore Geminiani Gabriele e dei calciatori Noto Federico e Ranucci Luca, ai sensi dell’art.137 del C.G.S.. Di accogliere altresì il reclamo, riducendo l’ammenda ad Euro 400,00. La tassa reclamo va restituita.
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