C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 185 del 06/12/2019 – Delibera – 16) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. S.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BARBETTI PALTEMIO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 30/10/2019 (Gara: VIS SUBIACO – S.S. PASSO CORESE del 27/10/2019 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

 

16) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. S.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BARBETTI PALTEMIO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 30/10/2019 (Gara: VIS SUBIACO – S.S. PASSO CORESE del 27/10/2019 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società S.S. Passo Corese proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Barbetti Paltemio per aver, all’atto dell’espulsione comminata dal direttore di gara rivolto a quest’ultima, donna, offese di natura sessista. La società reclamante nel proprio scritto difensivo oltre a scusarsi per quanto accaduto, evidenziava che la natura delle offese che il proprio calciatore rivolgeva al direttore di gara non fossero di natura sessista ma riconducibili a offese e minacce generiche.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la natura delle offese e minacce pronunciate dal calciatore Barbetti seppure gravi, volgari, inaccettabili e peraltro ripetute non possano essere considerate di natura sessista ma equiparabili a medesime offese e minacce che vengono pronunciate nei confronti di arbitri di sesso maschile e pertanto devono essere punite secondo quanto stabilito dall’art. 9 e ss. C.G.S. e non dall’art. 28 comma 2 C.G.S. La misura della sanzione comminata tiene conto dell’atteggiamento tenuto dal calciatore che ha ripetutamente, anche a fine gara, reiterato nelle minacce e nelle ingiurie verso il direttore di gara. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Barbetti Paltemio a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.

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