C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 185 del 06/12/2019 – Delibera – 19) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI CAVE ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GIOVANNETTI FABIO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NUHU ELTON PER 10 GARE E CHIALASTRI ALESSIO PER 1 GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 LND DEL 14/11/2019 (Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – REAL MONTEFORTINO del 10/11/2019 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

19) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI CAVE ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GIOVANNETTI FABIO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NUHU ELTON PER 10 GARE E CHIALASTRI ALESSIO PER 1 GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 LND DEL 14/11/2019 (Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – REAL MONTEFORTINO del 10/11/2019 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

La reclamante impugna le decisioni del Giudice Sportivo con le quali sono state comminate le sanzioni emarginate deducendo che, nelle circostanze descritte nel referto di gara non sarebbero mai state pronunciate le espressioni contenenti offese e discriminazione razziale nei confronti dell’Arbitro attribuite al pubblico di casa ed al calciatore Nuhu Elton. Contesta altresì la sanzione irrogata al tecnico Giovannetti ed al calciatore Chialastri in quanto ingiuste. Va innanzitutto rilevato che le squalifiche irrogate al tecnico ed al calciatore Chialastri non sono reclamabili in quanto inferiori al minimo previsto dall’articolo 137 comma 3 lettera a) e b) del CGS e, quindi, per quella parte il reclamo va dichiarato inammissibile. Va invece respinto il reclamo relativo al calciatore Nuhu. Il contenuto del rapporto di gara è, come è noto, fonte di prova privilegiata, né emergono circostanze che portino a ritenere che, nella fattispecie, l’Arbitro possa essere incorso in un errore nell’individuazione dell’autore del comportamento fortemente offensivo e discriminatorio, né che possa aver equivocato sul contenuto delle espressioni a lui rivolte. L’episodio si è infatti verificato a seguito dell’espulsione del calciatore Nuhu per aver rivolto frase offensiva all’Arbitro ed in reazione alla notifica del provvedimento, quanto ovviamente l’Arbitro ed il calciatore si trovavano a brevissima distanza ed isolati rispetto agli altri calciatori. L’articolo 28 comma 2 del CGS commina per tale violazione la sanzione a carico del calciatore di almeno 10 giornate di squalifica che, secondo la interpretazione più aderente al testo, non è suscettibile di attenuazione in nessun caso. L’ammenda a carico della società può essere invece ridotta entro limiti più congrui considerando la estemporaneità e la limitazione temporale, nel corso della gara, del comportamento del pubblico da sanzionare.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Lazio DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dell’allenatore Giovannetti Fabio e del calciatore Chialastri Alessio, ai sensi dell’art.137 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad Euro 200,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita.

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