C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 13/12/2019 – Delibera – 1) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TRIGORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CHIARAPPA VITO ROSSANO FINO AL 25/11/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SAGINARIO MATTEO FINO AL 28/02/2020, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FABIANI FRANCESCO, FUNARI DANIELE E RICCIARDI DANILO FINO AL 31/12/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CIMINO ALESSANDRO E CORTONE LUIGI PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019 (Gara: SPORTING POMEZIA – TRIGORIA del 27/10/2019 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.148 del 15/11/2019

  1. RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TRIGORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CHIARAPPA VITO ROSSANO FINO AL 25/11/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SAGINARIO MATTEO FINO AL 28/02/2020, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FABIANI FRANCESCO, FUNARI DANIELE E RICCIARDI DANILO FINO AL 31/12/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CIMINO ALESSANDRO E CORTONE LUIGI PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019 (Gara: SPORTING POMEZIA – TRIGORIA del 27/10/2019 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.148 del 15/11/2019

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la Società Trigoria impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica a carico del tesserato Saginario Matteo fino al 28.02.2020 per aver con atteggiamento intimidatorio accerchiato l’arbitro per colpirlo con un pugno al volto prontamente schivato dal direttore di gara inoltre il calciatore reiterava con insulti calpestandogli scarpini e Fabiani Francesco e Funari Daniele e Ricciardi Danilo fino al 31.12.19 poiché al termine della gara si dirigevano verso l’arbitro e lo apostrofavano gravemente con epiteti ingiuriosi e minacciosi. In fine Cimino e Cortone per la squalifica di 3 gare in quanto si dirigevano verso il direttore di gara e gli rivolgevano frasi ingiuriose. Questa Corte convocata ed ascoltata per la Societò ASD Trigoria il Sig. Chiarappa e il Sig. Ricciardi che riportandosi a quanto già depositato nel ricorso metteva in evidenza la discordanza di quanto riportato dall’arbitro sul referto di gara ed esaminati gli atti ritiene che sia inammissibile il reclamo della società sulla richiesta per il dirigente, poiché ex art. 137, 3 comma lett. B CGS “non sono impugnabili i provvedimenti di inibizione per i dirigenti FINO AD 1 MESE “; visto pure l’art. 38 CGS riguardante la condotta violenta dei calciatori che recita: “ ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti durante la gara, è inflitta come sanzione minima la squalifica per 3 giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica di 5 giornate “. Per aver usato un linguaggio blasfemo verso l’arbitro per quel che concerne i due squalificati ex art. 37 CGS riguardante l’utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e a tecnici la sanzione minima della squalifica di una giornata. La fattispecie di reato dell’ingiuria prevede la forbice edittale di 2 giornate pertanto la Corte ritiene di confermare le 3 giornate per garantire l’osservanza della norma ed al contempo reprimere comportamenti elusivi per disincentivare ulteriori violazioni raggiungendo così la funzione rieducativa consacrata nella Costituzione del 1948 quale quella della pena. Per i calciatori Fabiani Funari Capitano Saginario i loro comportamenti minacciosi anche se non invasivi comportano una condotta irriguardosa verso l’arbitro ad aggiungersi del lato pratico il contatto fisico sproporzionato del calciatore nell’ostacolare la direzione di gara dell’arbitro. Tutto ciò premesso il Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente che sia immediatamente esecutiva la squalifica dei giocatori e pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in relazione all’inibizione a carico del dirigente Chiarappa Vito Rossano, ai sensi dell’art.137 C.G.S.. Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Saginario Matteo al 31/12/2019 e la squalifica a carico dei calciatori Fabiani Francesco, Funari Daniele e Ricciardi Danilo a 5 gare. Di respingere, altresì, il reclamo, confermando la decisione impugnata, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori Cimino Alessandro e Cortone Luigi. La tassa reclamo va restituita. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

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